Imposte dirette
06 Aprile 2024
Perdite deducibili soltanto in presenza di documenti ed elementi certi e precisi. È quanto ha sostenuto la Sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8714/2024.
Una perdita su crediti è deducibile in base all’art. 101, c. 5 del Tuir se la cessione pro-soluto ha determinato un differenziale motivato; in caso contrario quest’ultimo può essere sintomatico di una situazione di plateale antieconomicità tale da determinare l’assenza di inerenza del componente negativo di reddito, in quanto l’operazione ha carattere erogatorio e non produttivo. Lo ha riconosciuto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8714/2024.
Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di accertamento contestando, con riferimento all’anno 2008, la minusvalenza nella cessione pro-soluto di un credito per circa 13 milioni di euro; di conseguenza venivano recuperate a tassazione Ires e Irap per circa 3,8 milioni di euro. Nell’avviso l’Agenzia contestava la fattispecie elusiva dell’operazione (secondo l’allora vigente art. 37-bis D.P.R. 600/1973) in quanto la perdita su crediti, priva degli elementi certi e precisi dell’art. 101, c. 5 del Tuir, era stata tramutata in una minusvalenza ai sensi del c. 1. Dopo un primo grado favorevole al contribuente, la CTR del Lazio ribaltava il giudizio, confermando la legittimità dell’accertamento.
Nel ricorrere in Cassazione, il contribuente ribadiva che, trattandosi di una minusvalenza (e non di una perdita su crediti), nel caso specifico non era richiesto il rispetto dei requisiti di “certezza” e “precisione” previsti dall’art. 101, c. 5 del Tuir. La Cassazione ha respinto il ricorso.