ETS ed Enti non commerciali
16 Settembre 2024
Il Ministero del Lavoro, con nota 8.08.2024, n. 11508, ha chiarito la problematica relativa alla devoluzione del patrimonio residuo, conseguente alla perdita della qualifica di Ets da parte di un ente già iscritto nei registri di Odv, Aps e Onlus.
Ai sensi dell’art. 50, c. 1 del CTS “la cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del Terzo settore iscritto”. Il c. 2 stabilisce che “l’ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del Codice Civile deve preventivamente devolvere il patrimonio ai sensi dell’art. 9 limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro Unico Nazionale”.
Dunque, la norma, letteralmente presa, limita la devoluzione del patrimonio alla parte incrementale, risultante al momento della perdita di qualifica, derivante dalla differenza tra la consistenza del patrimonio dal momento in cui l’ente è stato iscritto al Runts fino a quando viene presentata l’istanza di cancellazione. La norma in sé appare chiara. Si presentano, tuttavia, alcuni casi particolari.
Allorché l’ente interessato, precedentemente alla assunzione della qualifica di Ets, sia stato iscritto in uno dei Registri di cui alla L. 266/1991 (Odv) o alla L. 383/2000 (Aps) o all’Anagrafe delle Onlus, la domanda che ci si pone è: nel caso in cui questi enti, automaticamente, o per scelta, siano trasmigrati al Runts, nel caso di cancellazione dal Registro deve essere devoluto l’intero patrimonio o solo la parte incrementale, quella cioè accumulata dopo l’iscrizione ai relativi registri? Nel caso delle Onlus, ad esempio, si deve fare riferimento al patrimonio accumulato dopo l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus?
Come si vede, il tema non è di poco conto e si fonda sul fatto che si scorge una sostanziale continuità, dal punto di vista patrimoniale, con il patrimonio dell’ente confluito nel Runts.
In via preliminare, ci sembra di dover precisare che, in ogni caso, sarebbe da devolvere, per quanto attiene alla Onlus, solo la parte incrementale (si veda sul punto la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E/2007). Il contenuto della circolare ci sembra sia stato tradotto nella norma in esame per gli Ets. Da un’interpretazione letterale dell’art. 50, c. 1 del CTS, si può forse sostenere, sulla base anche del principio che una norma non può essere retroattiva, se non è espressamente previsto, che il patrimonio pregresso, non trattandosi, in questo caso, di una trasformazione, non dovrebbe entrare in gioco, dopo che l’ente ha assunto una nuova qualifica, e la fattispecie viene espressamente disciplinata dal CTS.
Si deve anche tenere presente che, ai sensi dell’art. 101, c. 8 del CTS, la perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell’iscrizione al Runts, non integra lo scioglimento dell’ente, ma nulla dice in ordine al passaggio da Onlus a Ets relativamente alla destinazione del patrimonio della Onlus.
Inoltre, il c. 3 dello stesso articolo prevede, sia pure nelle more dell’istituzione del Runts, la continuità dei 2 registri.
È da chiarire, pertanto, se con l’art. 50, c. 1 del CTS il legislatore abbia voluto, in qualche modo, facilitare l’uscita motivata dal Runts di quegli enti che, con l’andare del tempo, si sono accorti di avere fatto una scelta che successivamente deve essere rivista (come è il nostro caso) o se, invece, debba comunque prevalere il principio di continuità di cui abbiamo parlato sopra.
La nota del Ministero del Lavoro 8.08.2024, n. 11508, dopo avere analizzato gli elementi esposti sopra, giunge alla conclusione che “il patrimonio assoggettato all’obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica”. Il termine iniziale di computo, precisa il Ministero, dell’eventuale incremento patrimoniale coinciderà con la data di iscrizione nei registri (si veda anche l’art. 54, c. 4 del CTS).
Per quanto riguarda le Onlus, in particolare, il Ministero precisa che in base all’art. 101, c. 8 del CTS si esclude che la perdita della qualifica di Onlus a seguito della iscrizione al Runts configuri scioglimento dell’ente, e, quindi, devoluzione del patrimonio. Per tutti gli altri Ets, non provenienti dai pregressi registri, l’incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al Runts.