Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Novembre 2022
A partire dal 2023 non si sa che fine farà quota 102 e se sarà introdotta qualche novità in materia pensionistica; in campagna elettorale si è parlato di quota 41, di difficile attuazione per i costi. La certezza è la pensione di vecchiaia.
Diciamo subito che i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sono: 67 anni di età e 20 anni di contributi.
Per quanto concerne il requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, 20 anni di contribuzione, esso è stato stabilito in maniera unica e unitaria per tutti i lavoratori (uomini e donne, dipendenti e autonomi) e tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap, ecc.).
Per il raggiungimento di tale requisito, con circolare 35/2012, l’Inps aveva precisato che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.
È da rilevare che, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda. Per gli iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO, la pensione decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.
Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Vengono stabilite condizioni speciali e ulteriori possibilità di pensionamento per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1.01.1996, cioè di coloro che appartengono al sistema contributivo.
Per questi ultimi, infatti, prima del compimento del 70° anno di età il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla condizione che il relativo importo non risulti inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale.
Il predetto importo non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Al compimento del 70° anno di età gli stessi lavoratori di cui sopra, che sono in possesso di primo accredito contributivo successivo al 1.01.1996, hanno poi diritto a pensione di vecchiaia con il possesso di un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni e prescindendo da qualsiasi requisito di importo minimo.
Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita intervenuto in questi anni, il requisito anagrafico dal 1.01.2022 è di 71 anni.
Le lavoratrici madri, la cui pensione è liquidata col sistema contributivo, beneficiano di un’anticipazione del requisito anagrafico di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi, oppure possono chiedere l’applicazione di un coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno, in caso di 1 o 2 figli, di 2 anni in caso di 3 o più figli.