Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Ottobre 2023
Età pensionabile inferiore ai 67 anni: quali lavoratori possono beneficiarne?
La pensione di vecchiaia ordinaria “Fornero” (art. 24, c. 6 D.L. 201/2011) richiede un’età minima, per il biennio 2023-2024, pari a 67 anni, oltre a un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni (15 nelle sole ipotesi rientranti nelle cd. Deroghe Amato ex D.Lgs. 503/1992).
Non molti, però, sanno che la possibilità di ottenere il pensionamento per vecchiaia con meno di 67 anni di età non è soltanto una prerogativa del passato, anteriore alla riforma Fornero, ma consiste in un’opportunità fruibile ancora oggi da specifiche categorie di lavoratori.
Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità – La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi in misura almeno pari all’80% (art. 1, cc. 1 e 8 D.Lgs. 30.12.1992 n. 503, circ. Inps n. 23.02.1993, n. 50; l’invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 1, c. 1 L. 12.06.1984, n. 222) è un trattamento di vecchiaia che può essere conseguito con un requisito di età fortemente agevolato rispetto a quello previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria.
Questa pensione di vecchiaia agevolata può essere ottenuta, infatti, con un requisito minimo di età pari a 61 anni per gli uomini e a 56 anni per le donne. Il requisito contributivo è il medesimo previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria. Si applica una finestra di attesa pari a 12 mesi.
La possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità è prevista soltanto per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti cioè all’AGO o ai fondi di previdenza sostitutivi della stessa (circ. Inps n. 82/1994), in possesso di contribuzione al 31.12.1995 (circ. Inps n. 65/1995). Il beneficio non è fruibile da parte dei lavoratori autonomi o dei dipendenti pubblici (circ. Inpdap n. 16/1993).
Pensione di vecchiaia anticipata per non vedenti – Per i non vedenti, in base alle specifiche condizioni riscontrate, l’età per la pensione di vecchiaia può andare da un minimo di 56 a un massimo di 66 anni per gli uomini e da un minimo di 51 a un massimo di 61 per le donne. Si applica una finestra di attesa pari a 12 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito, 18 mesi per i lavoratori autonomi. Il requisito contributivo, a seconda delle ipotesi, può essere pari a 10 o 15 anni.
Pensione di vecchiaia anticipata per addetti ai lavori gravosi e usuranti – Sia gli addetti ai lavori gravosi (L. 232/2016) non beneficiari di Ape sociale, che gli addetti ai lavori usuranti (D.Lgs. 67/2011) possono ottenere la pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età, unitamente a un requisito contributivo pari a 30 anni.
Pensione di vecchiaia Fondo volo – Per gli iscritti al Fondo Volo alla data del 31.12.1995, il diritto alla pensione si consegue a 62 anni di età, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo.
Ai lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31.12.1995 (e comunque privi di contribuzione alla stessa data) è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile e per l’applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di 5 anni. L’età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quindi quella ridotta fino a 5 anni rispetto a quella in vigore nel regime generale, quindi sino a un minimo di 62 anni per il biennio 2023-2024. Per il diritto alla pensione, inoltre, l’importo della stessa deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
Per la perdita del titolo abilitante, l’età pensionabile può essere abbassata, in base alla categoria di appartenenza, sino a un minimo di 60 anni.
Pensione di vecchiaia iscritti ex Enpals – Per gli iscritti presso il Fondo lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti iscritti all’ex Enpals al 31.12.1995, l’età pensionabile è pari a:
Pensione di vecchiaia personale viaggiante – Per il personale viaggiante, la pensione di vecchiaia può essere ottenuta con un minimo di 62 anni di età e 20 anni di contributi. Bastano 60 anni qualora, a seguito del giudizio d’idoneità, il titolo abilitante non sia rinnovato. Sono applicate finestre di attesa pari a 3 mesi (circ. Inps n. 86/2014).
Pensione di vecchiaia Forze dell’ordine – Per gli appartenenti al comparto Difesa, sicurezza e soccorso, in base alla categoria di appartenenza è possibile ottenere la pensione di vecchiaia con un requisito anagrafico a partire dai 60 anni (con 12 mesi di finestra di attesa).
Pensione di vecchiaia lavoratori marittimi – I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento di 58 anni di età, purché facciano valere 20 anni di contribuzione, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 10 anni di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Il diritto alla pensione di vecchiaia dei piloti del pilotaggio marittimo e dei marittimi abilitati al pilotaggio si consegue con un’età ridotta di 5 anni rispetto all’età pensionabile ordinaria prevista nell’Assicurazione generale obbligatoria Inps.