Diritto del lavoro e legislazione sociale
23 Gennaio 2024
Diventano più rigide le regole per la pensione anticipata flessibile, la c.d. “quota 103”, per coloro che maturano i requisiti dal 2024; sarà liquidata con il calcolo contributivo.
In maniera specifica, ad occuparsi delle nuove regole della pensione anticipata flessibile è l’art. 1, c. 139 della legge di Bilancio per il 2024 (L. 213/2023), riconoscendo anche per il 2024 agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla Gestione Separata, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni (pensione anticipata flessibile, cd. “quota 103”).
È importante sottolineare che il diritto conseguito entro il 31.12.2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Inoltre, viene limitata la disciplina relativa alla “Quota 103” del 2023, per la quale è previsto che la pensione anticipata possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, limite applicato in via temporanea fino alla maturazione del requisito di cui all’art. 24, c. 6 D.L. 201/2011, al solo anno 2023.
Invece, per quanto concerne la “Quota 103” nell’anno 2024, in via innovativa rispetto alla misura c.d. “Quota 103” del 2023, sono previste tre novità:
Infine, bisogna ricordare che per quanto concerne il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28.02.2024 (ovvero la stessa data degli anni successivi) con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico del medesimo anno.