Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Gennaio 2024
Pensione anticipata a 64 anni con calcolo interamente contributivo: beneficiari, requisiti vigenti dal 2024, nuove restrizioni.
Si fanno più stringenti, dal 2024, i requisiti per accedere alla cosiddetta pensione anticipata contributiva (art. 24, c. 11 D.L. 4/2019): in base alla nuova legge di Bilancio (L. 213/2023), infatti, è stata innalzata e diversificata la soglia minima d’importo, è stato previsto un tetto massimo all’ammontare dell’assegno ed è stata introdotta una finestra di attesa.
In pratica, per quanto concerne questa tipologia di pensionamento, la Finanziaria 2024 ha irrigidito i parametri della Legge Fornero, in controtendenza con i vari pensionamenti anticipati in deroga avvicendatisi in questi anni: l’intento del legislatore è quello di scoraggiare il più possibile chi intende uscire dal lavoro prima di avere compiuto l’età per la pensione di vecchiaia, in modo da non minare la già precaria tenuta del sistema previdenziale.
Ad ogni modo, pur ponendo requisiti piuttosto severi, la pensione anticipata contributiva non è impossibile da raggiungere; inoltre, pur essendo principalmente rivolta ai lavoratori privi di contributi ante 1996, può essere comunque ottenuta anche da chi risulta iscritto all’Inps al 31.12.1995, qualora optante per il computo nella Gestione Separata (art. 3 D.M. 282/1996). In questi ultimi casi, la scarsa appetibilità del trattamento, per via del ricalcolo interamente contributivo dell’assegno, è spesso compensata dalla possibilità di accedere al riscatto agevolato (art. 20, c. 6 D.L. 201/2011) e dall’anticipo consistente nella data del pensionamento.
Nel dettaglio, la pensione anticipata contributiva si ottiene con un minimo di 64 anni di età, un requisito che consente di ridurre di ben 3 anni l’età pensionabile, cioè l’età prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, c. 6 D.L. 201/2011), ad oggi pari a 67 anni.
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Rispetto alla pensione anticipata ordinaria, che richiede un minimo di 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne), la riduzione del requisito contributivo che la pensione a 64 anni consente di ottenere è notevole: il trattamento può essere richiesto con soli 20 anni di contribuzione.
Attenzione, però: dai 20 anni utili al diritto a pensione, vanno esclusi i periodi figurativi.
Per arrivare al requisito di 20 anni di versamenti è possibile utilizzare anche il cumulo contributivo di cui all’art. 1, c. 1 D.Lgs. 184/1997, da non confondere col cumulo di cui all’art. 1, c. 239 e seguenti L. 228/2012. Possono essere incluse in questa tipologia di cumulo le sole casse di previdenza (comprese le casse professionali) i cui trattamenti siano da calcolare con sistema integralmente contributivo di calcolo della pensione (circ. Inps n. 103/2017).
Perché sia perfezionato il diritto alla pensione anticipata a 64 anni, dal 2024 è necessario soddisfare una delle seguenti soglie minime di importo, pari a:
La nuova Finanziaria prevede anche una soglia massima d’importo della pensione, ad oggi non esistente. Nel dettaglio, l’importo della pensione anticipata contributiva non può superare 5 volte il trattamento minimo (2.993,05 euro mensili lordi). Il tetto massimo si applica, tuttavia, solo sino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, pari a 67 anni sino al 31.12.2026.
Ulteriore novità, l’introduzione di una finestra di attesa per la decorrenza della pensione, pari a 3 mesi a partire dalla maturazione dei requisiti.
La pensione anticipata a 64 anni, in linea generale, è riconosciuta ai soli lavoratori che non possiedono contribuzione alla data del 31.12.1995, in quanto soggetti al calcolo interamente contributivo del trattamento.
Coloro che risultano in possesso di contribuzione al 31.12.1995 possono comunque ottenere questa pensione, attraverso il computo presso la Gestione Separata di cui all’art. 3 D.M. 282/1996 (attenzione: non attraverso l’opzione al contributivo di cui all’art. 1, c. 23 L. 335/1995).
L’adesione al computo determina l’accredito presso la Gestione Separata di tutta la contribuzione risultante nelle varie casse Inps. A seguito di questa opzione, l’interessato acquisisce lo status di iscritto in regime “post ‘95” e, quindi, gli sarà riconosciuto anche il diritto alla pensione anticipata contributiva. Così come avviene per l’opzione al contributivo, anche l’opzione per il computo determina il ricalcolo dell’intera pensione con sistema contributivo, comprese le quote che originariamente sarebbero state valutate con metodo di calcolo retributivo.
Ricordiamo che per esercitare la facoltà di computo è necessario possedere un minimo di 15 anni di contribuzione, di cui 5 dal 1.01.1996 in poi, meno di 18, ma almeno un contributo, al 31.12.1995, nonché un mese di contribuzione accreditato presso la Gestione Separata. Ai fini del computo, non è considerata la contribuzione accreditata presso le casse professionali.
Il ricalcolo contributivo della pensione non implica necessariamente penalizzazioni: in rare ipotesi, può essere persino vantaggioso. Il calcolo retributivo, generalmente preferibile, presenta invece un rischio: basandosi su una media dei redditi, una riduzione di questi alla fine della carriera diminuisce anche la pensione. Con il metodo contributivo, al contrario, il totale degli accrediti può solo aumentare, seppur modestamente.
Non è comunque possibile generalizzare le differenze tra i metodi contributivo e misto, ma occorre valutare caso per caso, considerando anche il tempo intercorso tra le 2 uscite ipotizzate: un lungo periodo di lavoro prima della liquidazione della pensione può comportare contributi aggiuntivi significativi, incrementando comunque l’importo dell’assegno.
L’ultimo requisito per la pensione anticipata contributiva, ma non per questo meno importante, è relativo alla cessazione dell’attività lavorativa subordinata. In particolare, come per la generalità dei trattamenti pensionistici, è necessaria la cessazione di qualsiasi attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza della prestazione, mentre non è necessario terminare lo svolgimento di attività lavorative autonome o parasubordinate (collaborazioni).