Diritto del lavoro e legislazione sociale
26 Ottobre 2022
Uscita flessibile con un minimo di 58 anni di età: quali lavoratrici possono beneficiarne, quanto incide il ricalcolo contributivo dell’assegno.
Le lavoratrici iscritte all’Inps, sia dipendenti che autonome, possono beneficiare di un’uscita dal lavoro anticipata con un trattamento pensionistico sperimentale, denominato opzione donna (art. 16 D.L. 4/2019).
Nel dettaglio, la pensione anticipata con opzione donna può essere ottenuta con un minimo di 58 anni di età (59 anni per coloro che possiedono contribuzione da lavoro autonomo) e 35 anni di contributi. Attenzione, però: questi requisiti devono essere maturati entro il 31.12.2021. È molto probabile, comunque, che la scadenza sia prorogata dalla prossima legge di Bilancio, ossia dalla manovra 2023, considerando che, a causa della penalizzazione nell’assegno pensionistico causata dal ricalcolo contributivo, la misura ha uno scarso impatto sui conti pubblici.
Requisito contributivo – Il requisito di contribuzione, pari a 35 anni, deve essere considerato, per le iscritte presso l’Assicurazione generale obbligatoria e presso i fondi sostitutivi, al netto di periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione, malattia e infortunio (art. 22, c. 1 L. 153/1969; circ. Inps 180/2014).
Inoltre, il trattamento non può essere raggiunto in regime di cumulo, ossia sommando, ai fini del diritto a pensione, contribuzione accreditata in casse diverse (non può essere utilizzato né il cumulo di cui all’art. 1 c. 239 e ss. L. 228/2012, come modificato dalla L. 232/2016, né il cd. cumulo contributivo di cui al D.Lgs. 184/1997).
È ammesso il solo cd. cumulo interno all’Assicurazione generale obbligatoria di cui alla L. 613/1966: ad esempio, è possibile sommare ai fini dell’opzione donna la contribuzione accreditata nel Fondo pensione lavoratori dipendenti e la contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti-Iap-Coloni/mezzadri).
Laddove si possiedano contributi accreditati presso casse diverse, comprese le gestioni previdenziali dei liberi professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc.) è possibile, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’opzione, richiedere la ricongiunzione dei versamenti verso l’Inps.
Non possono essere considerati i contributi accreditati presso la Gestione Separata, peraltro non ricongiungibili alle altre gestioni previdenziali Inps e già assoggettati al calcolo contributivo della pensione.
Finestre di attesa – Per ottenere la pensione con opzione donna è necessario che trascorra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito, un periodo di attesa, detto finestra, pari a:
Ricalcolo contributivo – In cambio del consistente anticipo nell’uscita dal lavoro, l’opzione donna comporta il ricalcolo contributivo della pensione.
Tale sistema di determinazione dell’assegno, rispetto al calcolo retributivo, risulta normalmente penalizzante (con tagli dell’importo che possono anche superare il 30%), anche se sussistono diverse eccezioni in cui la penalizzazione risulta molto bassa o inesistente. Questo in quanto il calcolo contributivo della pensione non si basa sugli ultimi redditi, come il metodo retributivo, ma sulla sola contribuzione accreditata e rivalutata (sulla base della variazione quinquennale del Pil nominale), trasformata in assegno da un coefficiente basato sull’età che generalmente non comporta consistenti rendimenti.
Nel calcolo retributivo, invece, i redditi annui sono rivalutati sulla base dell’indice Foi e si applica normalmente un rendimento del 2% per ogni anno di anzianità contributiva (anche se i rendimenti differiscono in base alla gestione e possono essere applicati dei tetti e delle fasce d’importo).
Opzione donna e riscatto agevolato – L’opzione donna, determinando la valorizzazione dei versamenti con sistema contributivo, permette l’accesso al riscatto agevolato della laurea (art. 20, c. 6 D.L. 4/2019; Circ. Inps 6/2020 e 54/2021), ossia al riscatto con onere ridotto, determinato forfettariamente.
Tuttavia, è importante sottolineare che tale opzione può essere esercitata solo al momento del pensionamento. Pertanto, chi richiede prima della pensione il riscatto agevolato con opzione al contributivo (di cui all’art. 1, c. 23 L. 335/1995) e al momento del pensionamento desidera avvalersi dell’opzione donna, si ritrova la strada per l’opzione sbarrata, avendo già domandato la valorizzazione dei contributi con calcolo contributivo (Circ. Inps 35/2012, messaggio Inps 219/2012, messaggio Inps 4560/2021).