Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Gennaio 2023
Pensione di reversibilità e indiretta: chi ne ha diritto, a quanto ammonta, quando può essere ridotta.
La pensione ai superstiti è una rendita previdenziale riconosciuta in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità ammonta ad una quota percentuale della pensione del dante causa, mentre la pensione indiretta ammonta ad una quota percentuale della pensione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto, sulla base della posizione previdenziale maturata sino al momento del decesso.
È importante sottolineare che la pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, oppure 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
La disciplina relativa alla pensione ai superstiti, comunque, laddove questa prestazione non sia riconosciuta da una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, ma da una cassa professionale, può essere differente.
A chi spetta la pensione ai superstiti – La pensione ai superstiti spetta:
Condizione del familiare superstite a carico – Il familiare superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto. La vivenza a carico è sempre richiesta, ad eccezione del coniuge e dei figli minori e figli superstiti studenti lavoratori. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono un’attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30% (ossia 732,86 euro mensili per il 2023 ), da proporzionare al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Quote spettanti ai familiari – Ai familiari superstiti spetta una percentuale della pensione alla quale aveva o avrebbe avuto diritto il dante causa, comprensiva dell’eventuale integrazione al minimo (Corte Cost. 495/1993, Circ. Inps 53/1995):
Riduzione della pensione ai superstiti – La pensione ai superstiti può subire una riduzione nel caso in cui il beneficiario possieda redditi propri diversi dal trattamento ai superstiti. In particolare, perché la prestazione sia ridotta, è necessario che il reddito del titolare della prestazione non superi di 3 volte il trattamento minimo Inps. Se questa soglia è superata, la reversibilità è ridotta del:
I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché’ della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione (circolare Inps 38/1996).
Il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi con la reversibilità ridotta non può comunque essere inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.
In base alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022, la riduzione della pensione non può in ogni caso superare l’importo dei redditi del superstite.
La pensione di reversibilità o indiretta non viene ridotta se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili (Circolare Inps 234/1995).
Inoltre, nessuna riduzione può essere operata ai trattamenti in essere alla data del 1.09.1995 (L. 335/1995): questi ultimi subiscono però il blocco dell’importo senza adeguamento per futuri miglioramenti, fino a completo riassorbimento della differenza.
Decorrenza del trattamento – La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.