Tributi locali
10 Luglio 2024
Il PEF deve essere predisposto in conformità agli obblighi stabiliti dall’ARERA, la quale definisce i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).
Ai sensi del D.L. 7.05.2024, n. 60, approvato dalla Commissione Bilancio, quest’anno le amministrazioni locali sono alle prese per elaborare i dati del Piano Economico e Finanziario (acronimo PEF) biennale 2024-2025, al fine di quantificare la spesa complessiva della raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che deve essere approvato dall’ente locale in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) dopo la validazione della società di regolamentazione.
Il PEF deve essere predisposto in conformità agli obblighi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), la quale definisce i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).
La società di regolamentazione territorialmente competente che si identifica nella SRR locale deve verificare la coerenza regolatoria degli atti, i dati e la documentazione trasmessa dal Comune e, dopo aver appurato la correttezza degli stessi, approva i piani economico finanziari e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, presentati dall’Ente territorialmente competente.