ETS ed Enti non commerciali
24 Giugno 2024
Con la risposta all'interpello n. 135/2024 inoltrato da un ente del Terzo settore, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la condizione sospensiva della clausola di riserva della proprietà non è di ostacolo alla fruizione dell’agevolazione prevista nell’art. 82, c. 4 D.Lgs. 117/2017.
Il caso riguarda un’associazione di promozione sociale (APS) che intende acquistare con la formula del patto di riservato dominio, ai sensi dell’art 1523 c.c. alcuni locali commerciali procedendo al versamento di una somma di acconto alla data della sottoscrizione del contratto ed il saldo suddiviso in 10 rate semestrali di pari importo. Alla data di pagamento dell’ultima rata, secondo il canonico paradigma giuridico della clausola di riserva della proprietà, si verificherà l’effetto traslativo degli immobili nel compendio patrimoniale della APS.
Essendo i predetti immobili destinati a un immediato uso per l’attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione, alla data di stipula del contratto l’ente renderà l’apposita dichiarazione di tale preordinazione di scopo prevista all’art. 82, c. 4 D.Lgs. 117/2017.
L’APS nell’istanza di interpello chiede all’Agenzia delle Entrate se il differimento dell’effetto traslativo della proprietà degli immobili, secondo le tipiche dinamiche giuridiche del contratto con patto di riservato dominio, può essere di ostruzione alla fruizione dell’agevolazione fiscale sempre contemplata dal cit. art. 82, c. 4 a mente del quale si rendono dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale in ordine agli atti di trasferimento a titolo oneroso degli immobili impiegati nel perseguimento degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale degli enti del Terzo settore.