Paghe e contributi
07 Giugno 2024
A seconda del momento della stipula del patto e del momento di erogazione della relativa indennità, le condizioni di tassazione variano, mentre rimangono immutate quelle relative alla contribuzione.
Il patto di non concorrenza è il patto che regola, limitandolo, lo svolgimento dell’attività del lavoratore subordinato nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro. Si tratta di un accordo volontario, a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso, che può essere concluso all’atto dell’assunzione, nel corso del rapporto, al momento della cessazione, a rapporto terminato.
In base alle disposizioni dell’art. 2125 c.c., “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente”.
Quali sono i trattamenti previdenziale e fiscale da applicare a questo istituto:
La somma erogata, pertanto, sarà soggetta a una ritenuta a titolo di acconto pari al 20% dell’importo erogato e comunque imponibile ai fini contributivi; inoltre, l’importo erogato dovrà essere successivamente evidenziato nella Certificazione Unica elaborata dal datore di lavoro e consegnata al lavoratore.