Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Dicembre 2024
Il nuovo art. 90, c. 9, lett. b-bis) D.Lgs. 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
La nota INL 9.12.2024, prot. 9326 distingue diverse ipotesi:
a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA: qualora il committente o il responsabile dei lavori affidi i lavori a un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex art. 301-bis D.Lgs. 81/2008;
b) analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;
c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.