Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Novembre 2024
Facendo seguito alla richiesta avanzata dall’Associazione nazionale archeologi, l’INL modifica la risposta alla Faq 11 mantenendo sostanzialmente invariata l’interpretazione precedente.
La questione dell’obbligo per l’archeologo di dotarsi della patente a crediti nell’ambito delle prestazioni rese negli scavi archeologici e dell’attestazione del requisito di iscrizione alla CCIAA sembra non trovare la soluzione auspicata dall’Associazione Nazionale Archeologi (ANA).
Ricordiamo che, con la risposta alla Faq 15.10.2024, n. 11, l’INL affermava che, stanti i presupposti enunciati nella circolare n. 4/2024, l’archeologo operante in uno scavo archeologico fosse obbligato al possesso della patente a crediti in quanto “fisicamente” operante in un luogo (lo scavo) qualificabile come cantiere temporaneo o mobile ex art. 89, c. 1, lett. a).
Inoltre, nella citata Faq si riteneva che l’archeologo, benché libero professionista, all’atto della richiesta della patente in formato digitale dovesse attestare il possesso dell’iscrizione alla CCIAA, intendendosi come iscrizione all’Albo professionale.