IVA

28 Gennaio 2025

Passaggio da ordinario a forfetario nella dichiarazione Iva 2025

Nel passaggio dal regime ordinario a quello forfetario il contribuente dovrà evidenziare in apposito rigo l’Iva eventualmente da recuperare per spese non utilizzate o per beni ammortizzabili entro 4 anni dall’entrata in funzione.

I soggetti passivi di imposta, che nell’anno 2025 acquisiscono i requisiti e scelgono di passare dal regime ordinario al regime forfetario, devono considerare le eventuali rettifiche Iva in dichiarazione.

Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’Iva al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis.2, c. 3 D.P.R. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Come già riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016, nel caso di ingresso nel regime, l’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero 10 anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

Nel Modello Iva 2025 (approvato con provvedimento 15.01.2025, n. 9491) le variazioni delle detrazioni Iva ai sensi dell’art. 1, c. 61 L. 190/2014 sono indicate nel rigo VF70. Nell’apposito prospetto D riportato in Appendice è possibile determinare l’importo complessivo delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2. Nel caso specifico il rigo 3 (relativo al comma 3) è dedicato alla rettifica per mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive.

Qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportino la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente:

– ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati;

– per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione e per i fabbricati, se non sono trascorsi 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione.

Si ipotizzi il contribuente che:

– nel 2024 ha ricevuto e pagato una fattura per 1.000 euro + Iva 220 euro relativa a un servizio da svolgere nell’anno 2025 (occorre riprendere interamente l’Iva);

– nel 2024 ha acquistato un cellulare per 450 euro + Iva 99 euro (non si effettuano riprese);

– nel 2023 ha acquistato un bene ammortizzabile in 5 anni per 1.000 euro + Iva 220 euro (occorre riprendere i 3/5 dell’Iva).

La rettifica della detrazione Iva sarà esposta nel rigo VF70 con il segno meno.

Come già evidenziato con le circolari nn. 73/E/2007 e 17/E/2012 (per coloro che applicavano il regime dei minimi o di vantaggio) occorre predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale (secondo le modalità illustrate nella circolare n. 328/E/1997).

Infine, deve essere barrata la casella del Rigo VA14 dai contribuenti che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, intendono avvalersi del regime forfetario per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del regime.

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