Il primo problema fiscale che il gestore dell`impianto di distribuzione di carburante è chiamato ad affrontare è quello della scelta del regime contabile da adottare. A tale proposito l`art. 18 Dpr 600/73 riconosce la possibilità della tenuta della contabilità semplificata qualora i ricavi non superino l`ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Per i distributori di carburanti tale regola subisce una
diversa applicazione; infatti l`art. 1, c. 8 Dpr 222/2001 stabilisce, tra l`altro, che per la suddetta attività il calcolo dei limiti di ammissione al regime semplificato debba avvenire in base ai
ricavi (netto Iva) ridotti dell`importo corrisposto al fornitore dei predetti beni. La differenza che ne risulta dovrà essere confrontata con il parametro dei 700.000 euro.
Ai
fini Iva l`art. 33 Dpr 633/72 dispone che i soggetti che superano i già citati limiti di ricavo sono obbligati al versamento dell`imposta sul valore aggiunto con periodicità mensile, mentre coloro che non hanno superato i predetti limiti, fatta salva l`opzione di comportarsi diversamente, possono versare l`IVA con periodicità trimestrale. I
distributori di carburante fanno eccezione alla suddetta regola in quanto l`art. 74, c. 4 Dpr 633/72 ne ammette sempre la
liquidazione trimestrale indipendentemente dall`entità del volume d`affari.
Questa frequenza di liquidazione differisce da quella dei trimestrali “
ordinari” in quanto si deve eseguire anche il versamento del quarto trimestre al 16 febbraio dell`anno successivo e
non risulta mai dovuta la maggiorazione dell`1% tipica del trimestrale ordinario.
I gestori degli impianti di distribuzione di carburante abitualmente svolgono contemporaneamente oltre all`attività di commercio anche altre attività (es. autolavaggio, bar, …..). In tal caso, per capire il regime contabile e la liquidazione Iva di appartenenza è necessario verificare la modalità di annotazione dei ricavi: se separata, occorre far riferimento ai ricavi dell`attività prevalente, se non è separata, è da considerare prevalente l`attività diversa dalle prestazioni di servizi, quindi
vale il limite dei 700.000 euro.
Al momento del cambio di gestione dell`impianto di distribuzione del carburante, il vecchio gestore è solito prendere accordi con il nuovo gestore (già accettato dalla casa petrolifera) relativamente ai beni che lo stesso ha acquistato/installato nell`impianto e che sono di sua proprietà, ma che, per accordi fra le parti, passeranno al nuovo gestore. La valutazione verrà fatta al valore commerciale tenendo conto dell`usura ed il vecchio gestore li fatturerà al nuovo gestore dismettendoli così dalla propria attività. In egual modo il vecchio gestore, al momento del subentro, fatturerà al nuovo gestore le rimanenze di carburante presenti nei serbatoi avendo cura di completare lo specifico registro di carico e scarico.