Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Dicembre 2024
Le circolari dell’Agenzia delle Entrate “vincolano” gli uffici periferici. Non sempre, però ...
Come precisato dalla circolare 7.08.2015, n. 29/E, qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle residue rate ancora da versare, la competente struttura non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione; è altresì escluso il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.
Peraltro, la regola generale di cui all’art. 65 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in merito alla proroga di 6 mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro 4 mesi da essa, si applica anche in relazione ai termini di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente che, per quanto sopra precisato, dovranno includere solo gli importi dovuti a titolo di imposta e interessi.
L’Ufficio, acquisita notizia del decesso del debitore direttamente o su comunicazione degli eredi, provvederà a predisporre e comunicare alla parte interessata il computo dei nuovi importi delle rate dovute, al netto delle sanzioni gravanti sul de cuius