Revisione e controllo
05 Giugno 2024
L'organo di revisione, ai sensi dell’art. 4, c. 16 D.L. 138/2011, verifica il rispetto dei contratti di servizio, con riferimento alle società in house e a quelle partecipate dall’ente locale.
Molteplici sono gli adempimenti che devono essere tenuti presenti dall’organo di revisione in relazione alla gestione degli organismi partecipati dagli enti locali. L’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3 del Tuel, con le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, deve rilasciare un parere circa le modalità di gestione dei servizi da parte dell’ente.
Inoltre, l’organo di revisione, ai sensi dell’art. 4, c. 16 D.L. 138/2011, verifica il rispetto dei contratti di servizio, con riferimento alle società in house e a quelle partecipate dall’ente locale, nonché ogni loro eventuale aggiornamento e/o modifica secondo le modalità definite dallo statuto dell’ente.
Nello specifico, qualora l’ente intenda procedere alla costituzione o all’acquisizione di partecipazioni di organismi e società partecipati, l’organo di revisione deve asseverare, ai sensi dell’art. 3, cc. 30 e 32 L. 244/2007, il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché segnalare eventuali inadempimenti alle competenti Sezioni della Corte dei conti.