Diritto del lavoro e legislazione sociale
21 Ottobre 2024
È ricorrente la necessità del datore di lavoro di modificare l’orario di lavoro dei lavoratori per esigenze della clientela o per riorganizzare ed efficientare l’attività; ciò è possibile rispettando alcune condizioni.
L’orario di lavoro è indicato nel contratto individuale di lavoro nel rispetto di quanto previsto nel Ccnl di categoria o anche nei contratti aziendali laddove sottoscritti con le organizzazioni sindacali. Il datore di lavoro non può modificare la durata, esempio le 40 ore settimanali, ma può decidere di distribuirle diversamente in base alle esigenze del lavoro, quindi a ragioni oggettive/giustificate/precise, relative alla produzione, alla organizzazione, all’efficientamento.
Quindi non può ridurre, ma può modificare l’orario sempre rispettando i diritti irrinunciabili del lavoratore quali il riposo obbligatorio di 11 ore consecutive, il riposo settimanale di 24 ore dopo 6 giorni di lavoro, le pause dopo le 6 ore continuative o le pause caffè.
È possibile la variazione anche nel caso di lavoro a turni, quindi modificando la durata giornaliera mantenendo l’orario settimanale invariato. Pertanto, fondamentale è che la modifica dell’orario di lavoro deve essere comprovata da ragioni oggettive, comunicata ai lavoratori con ragionevole e congruo preavviso nel rispetto delle loro esigenze personali/famigliari, evitando discriminazioni quindi variazioni disposte solo ad alcuni lavoratori e senza ragioni giustificate.