Diritto privato, commerciale e amministrativo
03 Giugno 2024
L’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta a rito del lavoro deve essere compiuta con ricorso da depositarsi entro 40 giorni dalla notifica del decreto; in casi particolari è, tuttavia, ammessa la forma della citazione, con iscrizione a ruolo entro i 10 giorni dalla notifica della stessa.
Secondo orientamento pacifico in giurisprudenza, l’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta a rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. 7.01.2016, n. 60).
Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi particolari in cui la scelta del rito ordinario da parte del creditore richiedente il decreto ingiuntivo si sia tradotta non solo e non tanto nella mancata indicazione della materia richiedente un rito speciale nel ricorso, ma nella scelta processuale di richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo al giudice che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie anziché al giudice funzionalmente competente (ad esempio, un ricorso in materia previdenziale richiesto al presidente del Tribunale anziché alla sezione del Lavoro, un decreto ingiuntivo in materia di lavoro richiesto al Giudice di Pace anziché al giudice del Lavoro).