Diritto privato, commerciale e amministrativo

13 Luglio 2024

Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore

L’opposizione deve essere proposta avanti al giudice ordinario e non al giudice amministrativo che ha emesso il decreto, non sussistendo una giurisdizione esclusiva del giudice disponente (Consiglio di Stato, sent. n. 10/2024).

Secondo il combinato disposto degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, avverso il decreto di pagamento del compenso del difensore e consulente tecnico è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 150/2011. Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato con rito semplificato.

Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale.

Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la Corte di appello è competente il presidente della Corte di appello.

Il problema sorge quando il compenso è deciso da un giudice amministrativo, non essendo chiaro se il giudice competente debba essere quello che ha emesso il decreto di pagamento (giudice amministrativo) cui però non sarebbe applicabile il rito semplificato o il giudice ordinario (trattandosi di diritti soggettivi). L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 6.05.2024, n. 10 ha ritenuto di perseguire la seconda soluzione.

La liquidazione del compenso al consulente tecnico disposta con decreto del giudice amministrativo è pertanto opponibile avanti al giudice ordinario, secondo la disciplina delle spese di giustizia. Tale opposizione introduce infatti un nuovo e autonomo giudizio e non una seconda fase accessoria al giudizio in cui è stata effettuata la liquidazione.

La Corte Costituzionale (sent. 24.04.2020 n. 80), chiamata a decidere sull’opposizione alla revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, ha evidenziato che l’opposizione non introduce un giudizio di impugnazione, coerentemente con l’indirizzo della Cassazione sull’istituto dell’opposizione, ma si configura come un mezzo che apre una nuova ed eventuale fase collegata alla prima senza però mettere in discussione il criterio del riparto della giurisdizione in questa materia.

La stessa Corte Costituzionale, nel prendere atto che la giurisprudenza della Cassazione afferma la giurisdizione del giudice ordinario anche sui provvedimenti resi in materia dal giudice amministrativo, ritiene presupposto indiscutibile che la giurisdizione spetti al giudice civile, escludendo che sussista una connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base. L’opposizione al decreto di liquidazione non è un atto di impugnazione, ma l’atto introduttivo di un distinto procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere/dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base a criteri legali, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c.

La Suprema Corte ha chiarito che il giudice individuato dalla disciplina dell’opposizione è volta a valorizzare la prossimità organizzativa tra il primo decidente e il giudice dell’opposizione, ma sempre sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale. Si tratta di una disposizione sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, giacché si verte in materia di diritti soggettivi e la possibilità di spostare la tutela dei diritti dinanzi al giudice amministrativo, sotto forma di giurisdizione esclusiva, è pur sempre di carattere eccezionale e non può ritenersi che con la disposizione in esame il legislatore abbia solo implicitamente inteso introdurre nell’ordinamento un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva.

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