Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
20 Novembre 2024
Con il principio di diritto 15.11.2024, n. 4 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull'utilizzo in compensazione, in caso di operazioni straordinarie, dei crediti fiscali presenti nel Cassetto fiscale delle società scisse/incorporate, ai sensi degli artt. 172 e 173 del Tuir.
Nel principio di diritto 15.11.2024, n. 4 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– (in linea generale) nel caso in cui il titolare di crediti d’imposta derivanti da opzioni (ex art. 121 D.L. 34/2020) sia una persona giuridica che compie operazioni straordinarie afferenti la propria soggettività (come operazioni di fusione o di scissione), il soggetto avente causa (ovvero la società incorporante o risultante della fusione, o la beneficiaria della scissione) subentra nella titolarità dei crediti d’imposta del soggetto dante causa (ovvero la società incorporata, fusa o scissa);
– (coerentemente con quanto sopra) anche i crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale della scissa/incorporata che derivano da interventi ediliziquali i committenti hanno optato per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo (ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020) possono essere utilizzati dall’incorporante o dal beneficiario della scissione senza che sia necessaria alcuna formalizzazione e/o comunicazione da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria (ciò in quanto il “passaggio” non rientra tra quelli previsti dall’art. 121 D.L. 34/2020).