Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Gennaio 2025
Nel caso di utilizzo di fatture inesistenti, la C.G.T. di secondo grado della Puglia (sent. 20.12.2024, n. 4273) ha ribadito gli elementi idonei a dimostrare l’estraneità alla frode posta in essere dal fornitore.
La difesa dalle contestazioni in materia di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dal punto di vista del merito, prevede la dimostrazione della non conoscenza che il fornitore sia partecipe di un meccanismo fraudolento.
La dimostrazione della c.d. “non conoscenza della frode” è particolarmente complicata in quanto comporta che il contribuente porti all’attenzione del giudice tributario un complesso di elementi e prove, non solo di natura prettamente contabile, ma anche sul comportamento tenuto nel corso del rapporto commerciale con il fornitore.
In relazione a ciò si ritengono particolarmente interessanti le affermazioni formulate dai giudici d’appello della Corte di giustizia tributaria della Puglia che si sono occupati di una contestazione nei confronti di una società a cui veniva contestato l’utilizzo di fatture inesistenti relativamente alla fornitura di merce.