Amministrazione e bilancio
03 Gennaio 2025
Errori nell’inventario possono compromettere la credibilità contabile e portare a metodi di accertamento fiscale induttivi o presunzioni fiscali penalizzanti.
Ai sensi dell’art. 2217 c.c., l’inventario deve essere redatto all’inizio dell’attività e successivamente ogni anno, con esclusione dei piccoli imprenditori, come previsto dall’art. 2214 c.c. Sebbene l’obbligo sia chiaramente definito per le aziende in regime di contabilità ordinaria, esso si applica anche alle realtà in contabilità semplificata per cassa, ai sensi degli artt. 9, c. 1 D.L. 2.03.1989, n. 69 e 2 D.M. 2.05.1989.
Anche queste ultime realtà minori, pur non vedendo le scorte di magazzino incidere direttamente sulla determinazione del reddito, sono spesso tenute a dichiarare le rimanenze nel modello ISA e nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può esaminare le scorte durante i controlli per accertare la correttezza delle registrazioni contabili e la congruenza con i ricavi dichiarati.
Per adempiere a tale obbligo, molte aziende approfittano dei primi giorni dell’anno nuovo per effettuare il conteggio e la verifica manuale delle scorte in giacenza al 31.12.