Diritto privato, commerciale e amministrativo

20 Maggio 2024

Onorario avvocato e debitore della prestazione

Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione è dedotta quale titolo del diritto al compenso, obbliga al pagamento di tale compenso colui che ha conferito il relativo incarico in qualsiasi forma idonea.

Dal mandato o procura alle liti, consistente nella dichiarazione ex art. 83 c.p.c. della parte che investe della rappresentanza in giudizio il difensore, si distingue il rapporto interno tra quest’ultimo e la parte, attinente al conferimento dell’incarico, il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, sicché il cliente è, indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, è obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso.

Al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, la giurisprudenza ha chiarito che occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale, nascente dal rilascio della procura “ad litem”, e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura per il giudizio. In tal caso il professionista che agisce per il conseguimento del compenso ha l’onere di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura e che è stato difeso in giudizio.

Costituisce ius receptum per la giurisprudenza (Cass. 11.03.2019 n. 6905) l’enunciato che la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l’esistenza, fra le medesime persone, di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l’attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato.

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