Imposte dirette
25 Novembre 2024
Per le società di persone commerciali e per le società di capitali è sufficiente la forma societaria assunta per conseguire redditi di impresa (Cass., sent. n. 29224/2024).
La Corte di Cassazione, con la sentenza 12.11.2024, n. 29224, si è pronunciata sulla rilevanza fiscale di una plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile di una società che il giudice dell’appello aveva ritenuto di configurare come un reddito diverso. A fronte di tale sentenza la difesa erariale ricorreva per Cassazione ritenendo erroneamente qualificata la plusvalenza della cessione di immobile come reddito diverso, anziché ricomprenderlo e sottoporlo a imposizione quale elemento positivo del reddito di impresa prodotto dalla società, escludendolo anche da ogni rilevanza ai fini Iva. La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato con evidenza.
In effetti, è del tutto singolare la sentenza del giudice di merito dal momento che in forza del c.d. “principio di attrazione nel reddito di impresa” il sistema tributario ha ricompreso in esso tutte le componenti reddituali, da qualsiasi fonte esse provengano se il soggetto titolare della fonte è una società di persone commerciale o una società di capitali o un ente commerciale.