ETS ed Enti non commerciali
19 Ottobre 2024
L'Agenzia delle Entrate, con risposta 10.10.2024, n. 199, chiarisce i dettagli tecnici e normativi per l'accesso all'agevolazione, il calcolo dei limiti di spesa e le opzioni di fruizione del beneficio.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 10.10.2024, n. 199, ha fornito un’analisi approfondita sull’applicazione del superbonus 110% per le Onlus che intendono installare impianti fotovoltaici.
Il primo punto fondamentale riguarda la tempistica dell’agevolazione. Le Onlus possono beneficiare del superbonus con l’aliquota massima del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025. Questa disposizione, prevista dall’art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 34/2020 rappresenta una deroga significativa rispetto alle regole generali applicabili ad altri soggetti.
Un aspetto di particolare rilevanza concerne le modalità di fruizione del beneficio fiscale. L’Agenzia ha confermato che le Onlus hanno la possibilità di optare per lo sconto in fattura, purché abbiano presentato la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cilas) prima del 30.03.2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024.
Per quanto riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici, l’Agenzia ha fornito indicazioni dettagliate sul calcolo del limite di spesa agevolabile. Il parametro di riferimento è fissato a 2.400 euro per kW di potenza nominale dell’impianto, come stabilito dall’art. 119, c. 5 del decreto Rilancio. Nel caso specifico di un impianto con potenza nominale di 200 kW, l’importo massimo ammesso all’agevolazione risulta essere di 480.000 euro (200 kW x 2.400 euro). È importante evidenziare che eventuali impianti fotovoltaici preesistenti non vengono considerati nel calcolo di questo limite, offrendo così la possibilità di ampliare la capacità energetica dell’immobile senza penalizzazioni.
Un ulteriore elemento di complessità riguarda il calcolo del tetto massimo di spesa agevolabile, fissato a 96.000 euro dall’art. 119, c. 1 del decreto Rilancio per ciascuna unità servita. Tuttavia, questo importo non è da considerarsi in termini assoluti, ma deve essere adeguato in base al rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare. Quest’ultima è determinata sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate. Questa metodologia di calcolo, introdotta dalla circolare 22.12.2020, n. 30/E, mira a garantire una proporzionalità tra l’entità dell’agevolazione e le dimensioni effettive dell’immobile interessato.
Per illustrare l’applicazione pratica di queste regole, consideriamo un esempio pratico: supponiamo che una Onlus intenda installare un impianto fotovoltaico da 180 kW in un immobile di 1.200 mq. La superficie media di un’unità abitativa nella zona, secondo i dati OMI, è di 80 mq. Il calcolo del limite di spesa si articolerebbe come segue: limite base per l’impianto fotovoltaico: 180 kW x 2.400 euro = 432.000 euro; calcolo del rapporto superficie: 1.200 mq / 80 mq = 15; limite di spesa adeguato alla superficie: 96.000 euro x 15 = 1.440.000 euro. In questo scenario, il limite effettivo di spesa agevolabile sarebbe 432.000 euro, essendo il valore inferiore tra i 2 calcolati.
È importante sottolineare che l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere realizzata congiuntamente a uno degli interventi trainanti previsti dall’art. 119, c. 1 del Decreto Rilancio, come ad esempio l’isolamento termico delle superfici opache o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le Onlus che intendono beneficiare del superbonus 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici devono ovviamente assicurarsi di rispettare tutti i requisiti tecnici e procedurali previsti dalla normativa. Ciò include l’obbligo di ottenere le necessarie certificazioni energetiche, prima e dopo l’intervento, e di avvalersi di professionisti abilitati per le asseverazioni tecniche e la congruità delle spese.