Diritto privato, commerciale e amministrativo
02 Gennaio 2024
Per le controversie relative agli importi conseguenti agli oneri generali di sistema sostenuti da parte della Cassa per i servizi energetici a favore di una società per la distribuzione del gas la competenza spetta al giudice ordinario.
Il caso di specie che ha dato origine alla richiesta di regolamento di giurisdizione trae origine dall’emissione di una cartella di pagamento emessa a richiesta della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Arera) nei confronti di una società per la distribuzione del gas che ingiungeva il pagamento delle somme sostenute per gli oneri generali di sistema.
La sentenza emessa dalle Sezioni Unite individua nel giudice ordinario la competenza nei casi come quello di cui sopra. A tale conclusione giungono gli Ermellini sulla base di una considerazione circa la natura del rapporto dedotto.
Ad escludere la competenza del giudice amministrativo va la considerazione che il rapporto dedotto non riguarda un provvedimento emesso nell’esercizio di un potere autoritativo, in quanto l’Ente che aveva dato corso alla riscossione non esterna la propria volontà attraverso provvedimenti autorizzativi, bensì attraverso delibere.
Esclusa la competenza del giudice amministrativo, gli Ermellini passano a considerare i motivi per i quali possa ritenersi esclusa anche la competenza del giudice tributario. Tale giurisdizione, infatti, risulta attivabile nel caso di controversie che riguardino tributi, fattispecie che non ricorre nel caso di specie. Il rapporto dedotto non ha a oggetto un tributo vero e proprio; infatti, anche se esso rientra nella categoria delle prestazioni patrimoniali di carattere coattivo alle quali è dedicato l’art. 23 della Costituzione, tuttavia, anche sulla base di tale constatazione, deve essere esclusa nel caso di specie la natura di tributo della prestazione richiesta ove si consideri il difetto di un legame tra la capacità contributiva del soggetto che è il destinatario e l’importo richiesto.
L’ammontare dell’onere, infatti, non dipende dalla capacità contributiva del soggetto, bensì dall’entità del servizio acquistato nel caso concreto.
Non solo, ma ad escludere la natura di tributo, va altresì una ulteriore considerazione fondata in questo caso sulla modalità previste per il recupero coattivo previsto in tale caso.
Infatti, anche se astrattamente è prevista una riscossione di carattere coattivo, non deve essere dimenticato come le modalità di recupero obbligatorio della somma previsto in tale caso differiscano da quella che caratterizzano il recupero coattivo in senso proprio. Nel caso di specie, infatti, all’attività di recupero necessariamente presuppone che il consumatore finale abbia acquistato su base volontaria il bene, non potendo, in assenza di cessioni, provvedere al recupero coattivo.
Da ultimo, osservano i giudici della Corte di Cassazione, e sempre nel senso di escludere la presenza della giurisdizione del giudice speciale, va una ulteriore considerazione circa i costi sostenuti per l’esecuzione delle prestazioni delle quali è stato richiesto il pagamento. Nel caso che qui ci riguarda, infatti, i costi dei quali si richiede la refusione non sono del tutto a carico del bilancio dello Stato o della parte pubblica, in quanto parte di essi sono sostenuti dal privato che ha beneficiato del servizio. Ad essere competente, pertanto, non potrà che essere il giudice ordinario.