Accertamento, riscossione e contenzioso
22 Aprile 2024
È onere dell’Amministrazione Finanziaria che intende contestare una detrazione Iva dare la prova dell’inesistenza della fatture. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza 4.04.2024, n. 9040.
Il caso in esame trae origine dall’emissione di 2 avvisi di accertamento per Iva relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. Tali provvedimenti venivano impugnati innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che rigettava il ricorso. Il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria regionale, che accoglieva invece l’appello annullando la sentenza emessa dai giudici tributari di primo grado.
L’Amministrazione Finanziaria ricorreva in sede di Cassazione deducendo in apposito motivo di ricorso l’eccessivo peso attribuito dalla Commissione tributaria regionale agli esiti del procedimento penale, che al contempo avevano portato a sacrificare i molteplici elementi dedotti dall’Amministrazione che portavano a ritenere sicuramente illegittima la detrazione dell’Iva.
Il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso, veniva deciso con il provvedimento qui in commento. La questione esaminata nel caso concreto riguarda i caratteri dell’onere probatorio che incombe sull’Amministrazione Finanziaria in tali casi. La Corte di Cassazione sul punto aveva sempre interpretato la normativa individuando uno specifico onere in capo all’Amministrazione Finanziaria che intende contestare al contribuente l’indebita detrazione relativamente a operazioni oggettivamente inesistenti.