L’art. 112, c. 2 del Codice della crisi, per l’ipotesi di mancata approvazione nel concordato preventivo in continuità aziendale, consente al debitore di fare istanza al Tribunale volta a ottenere l’omologazione del concordato non approvato dai creditori, qualora ricorrano congiuntamente 4 condizioni, ovvero che:
- il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’art. 84, c. 7 del Codice della crisi (i crediti dei lavoratori assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1 c.c. vanno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente quello di liquidazione; va altresì rispettato quanto previsto dall’art. 2116, c. 1, c.c., sul pagamento delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie da parte del datore di lavoro);