Procedure concorsuali
07 Novembre 2024
Il correttivo-ter al Codice della Crisi ha modificato le norme sul giudizio di omologazione nell’ambito della procedura di concordato preventivo.
L’art. 26, c. 1 del c.d. decreto Correttivo-ter al Codice della Crisi, sostituisce l’art. 112, c. 2 del Codice medesimo riguardo all’omologa del concordato, apportandovi le seguenti modifiche:
– in caso di proposta concorrente, è necessario il consenso del debitore sulla richiesta di omologazione avanzata dal proponente solo se si tratta di una piccola-media impresa secondo i parametri europei che definiscono le PMI;
– alla lettera a) chiarisce che il valore di liquidazione sul quale si applica la regola di priorità assoluta è quello definito dall’art. 87, c. 1, lett. c) (vale a dire il valore realizzabile, in caso di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione del patrimonio dell’impresa comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile, nella medesima sede, dalla cessione dell’azienda in esercizio, nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili nell’ambito della stessa liquidazione giudiziale, al netto delle spese);