IVA
24 Luglio 2024
Non uno ma ben due flussi. È questa la (nuova) soluzione operativa “desiderata” dall’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’autofattura prevista dall’art. 46, c. 5 D.L. 331/1993 e “agevolare” la DAI precompilata.
Il flusso FE/esterometro TD20 coinvolge, secondo le impostazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate, non solo la vera e propria disciplina dell’autofattura denuncia di cui all’art. 6, cc. 8 e 9-bis D.Lgs. 471/1997 (“comunicazione”, per le violazioni dal prossimo settembre 2024, considerate le novità introdotte dal D.Lgs. 87/2024 di riforma delle sanzioni), ma anche la disciplina dell’art. 46, c. 5 D.L. 331/1993 (non modificata dalla riforma) che, com’è noto, regola l’ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore UE.
Integrazione delle fatture da fornitori UE – Ricordiamo, innanzitutto, che, nel caso di acquisto intracomunitario di beni, la disciplina (artt. 46-47 D.L. 331/1993) impone al cessionario l’integrazione della fattura (quasi generalmente analogica) emessa dal fornitore identificato in altro Stato membro, entro il mese di ricevimento della stessa o, al più tardi, entro il 15 del mese successivo con annotazione (retro imputazione) nel registro vendite (o sezionale) nel mese di ricevimento, nonché (secondo le regole ordinarie) nel registro acquisti ai fini della detrazione.