IVA
27 Ottobre 2023
Omessa fatturazione e omessa presentazione della dichiarazione: sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso.
Con la risposta all’interpello n. 450/2023 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di una società (Alfa) che, dal 2016, cura in Italia aste immobiliari, fornendo servizi relativi all’organizzazione delle relative vendite. Secondo le disposizioni della normativa Iva italiana (art. 7-quater, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972), i servizi resi da Alfa si qualificano ai fini Iva come relativi a beni immobili, in ragione del fatto che tali servizi sono strettamente connessi al bene immobile ceduto. Pertanto, Alfa avrebbe dovuto addebitare l’Iva italiana relativa ai servizi d’asta per gli immobili ubicati in Italia resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti in Italia. Considerato che Alfa non ha dichiarato ai fini Iva i predetti servizi svolti dal 2016 fino al momento in cui si è registrata ai fini Iva in Italia (aprile 2023), l’istante interpella l’Agenzia delle Entrate al fine di regolarizzare le violazioni compiute avvalendosi del ravvedimento operoso.
Al fine di porre rimedio al comportamento omissivo occorre, per ciascun periodo d’imposta:
A ciò si aggiungono le sanzioni del caso per:
Le prime tre violazioni elencate possono costituire oggetto di ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, con riduzione dipendente dal momento in cui avrà luogo la regolarizzazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, invece, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione fissa di cui all’art. 5, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (250 euro ovvero 200), solo nell’ipotesi in cui il versamento sia stato effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Scaduto il suddetto termine, deve applicarsi la sanzione proporzionale di cui all’art. 5, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, ovvero dal 60 al 120%, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo). Nei limiti segnalati la sanzione prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997 può dirsi quindi assorbita da quella del precedente art. 5.