Accertamento, riscossione e contenzioso

03 Marzo 2025

Omessa dichiarazione: costi deducibili in accertamento

La C.G.T. di secondo grado Sicilia, sentenza 7.01.2025 n. 63, ha affermato che in caso di accertamento induttivo, a seguito di omessa dichiarazione, i costi sono deducibili poiché inerenti all’attività d’impresa.

La vicenda all’attenzione dei giudici di secondo grado della Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia riguarda un avviso di accertamento di tipo induttivo emesso a seguito di omessa dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate accertava induttivamente maggiori ricavi e conseguentemente maggior reddito d’impresa.

Si ricorda che l’art. 41 D.P.R. 600/1973 prevede che, in ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione Finanziaria procede d’ufficio all’accertamento determinando il reddito sulla base di presunzioni semplici (di cui all’art. 38 terzo comma D.P.R. 600/1973), anche prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza, e prescindendo dalle scritture contabili.

Nel caso in esame la contribuente eccepiva l’illegittimità dell’accertamento contestando il mancato riconoscimento dei costi sostenuti. Il giudizio di primo grado accoglieva solo parzialmente le censure della contribuente riconoscendo la deducibilità dei costi d’impresa. La contribuente formulava appello eccependo che, tra i costi, devono essere riconosciuti come deducibili anche le rimanenze iniziali.

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