Imposte dirette
26 Novembre 2019
I differenti trattamenti fiscali per i dipendenti e i clienti/terzi.
Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, torna come ogni anno la tradizione degli omaggi tipici di questa ricorrenza. Ricordiamo qui brevemente le casistiche possibili con i rispettivi trattamenti fiscali.
Partendo dal punto di vista di un’impresa, si deve distinguere se l’omaggio natalizio è un bene acquistato esternamente (come può essere un pandoro, una bottiglia di spumante, ecc.) oppure prodotto interamente dall’azienda.
Se il bene è acquistato esternamente e viene omaggiato a soggetti terzi, quali possono essere clienti, fornitori, occorre distinguere se è di valore unitario inferiore o superiore a 50 euro:
• se superiore viene considerato una spesa di rappresentanza, ossia un costo sostenuto per accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa; pertanto, il costo sarà deducibile entro il plafond del 1,5% dei ricavi e proventi dell’impresa fino a 10 milioni (oppure 0,6% tra i 10 e i 50 milioni o 0,4% oltre i 50 milioni). La successiva cessione gratuita sarà pertanto fuori campo Iva;
• se inferiore è deducibile integralmente e l’Iva sarà detraibile, mentre la successiva cessione sarà sempre fuori campo Iva.
In passato, è stato chiarito che il tipico cesto natalizio contenente vari beni è da considerare un bene unitario; pertanto, per portarlo in deduzione integralmente e detrarre l’Iva deve stare sotto i 50 euro (per esempio, panettone 10 euro più vino 15 euro).
Se i beni acquistati esternamente vengono invece omaggiati ai dipendenti dell’impresa, il costo è una spesa per prestazione di lavoro dipendente pertanto interamente deducibile con IVA indetraibile e la successiva cessione è fuori campo Iva. L’omaggio in denaro al dipendente sarà sempre tassabile; se invece sarà in natura, fino a 258,23 euro non è tassato, sopra tale soglia viene tassato integralmente.
Altra casistica sono i beni prodotti internamente dall’impresa e omaggiati a clienti/terzi. Il trattamento fiscale è il medesimo dei beni acquistati esternamente e omaggiati a clienti: se di costo unitario inferiore a 50 euro interamente deducibile con Iva detraibile, mentre se superiore deducibile nei limiti delle spese di rappresentanza ed Iva indetraibile. La successiva cessione è imponibile Iva a meno che l’azienda decida di non detrarsi l’Iva acquisti (per il bene inferiore a 50 euro) e in tal caso non dovrà apporre l’Iva sulla vendita. In ultimo, se i beni autoprodotti vengono invece omaggiati ai dipendenti, saranno considerate sempre spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili integralmente ai fini Ires/Irpef e indeducibili ai fini Irap. L’Iva invece sarà detraibile con la successiva cessione gratuita imponibile Iva (sempre salvo la scelta dell’imprenditore di non detrarsi l’Iva acquisti).
Se invece degli omaggi l’imprenditore decide di organizzare una cena/rinfresco per le ricorrenze, avrà un trattamento differente a seconda che venga offerto esclusivamente ai dipendenti o anche a terzi, clienti, fornitori, ecc. Nel primo caso, il costo della cena sarà deducibile nel limite del 75% e nel plafond del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ex art. 100, c. 1 Tuir, con l’Iva indetraibile; nel secondo caso, invece, il costo sarà sempre deducibile nel limite del 75%, ma sarà considerato una spesa di rappresentanza (quindi soggetta al plafond citato). L’Iva resta sempre indetraibile.