Revisione e controllo
18 Ottobre 2024
Riformulato l’art. 25-octies del Codice della crisi: esteso anche al revisore legale dei conti l’obbligo di segnalare gli alert della crisi entro 60 giorni.
Il D.Lgs. 136/2024 (cd. “correttivo-ter”), entrato in vigore il 28.09.2024, ha riformulato l’art. 25-octies del Codice della crisi, estendendo anche al revisore l’obbligo di segnalazione della crisi per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.
In particolare, il nuovo art. 25-octies, rubricato ora “Segnalazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale”, dispone che l’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, dovranno segnalare per iscritto all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17, cioè di accesso alla composizione negoziata.
La segnalazione è obbligatoria quando la società oggetto di controllo/revisione si trovi in stato di crisi (lett. a) cioè lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi ovvero di insolvenza (lett. b) cioè lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.