ETS ed Enti non commerciali

08 Agosto 2024

Obbligo della revisione legale dei conti degli ETS

L’art. 4, lett. f) L. 104/2024 (G.U. 19.07.2024, n. 168) reca alcune modifiche nell’art. 31, c. 1 del Codice del Terzo settore (CTS), relativo alla nomina del revisore legale dei conti.

L’art. 31 (cc. 1-3) D.Lgs. 117/2017 reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.

Il comma 1 dispone che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, c. 6 (in materia di funzioni dell’organo di controllo), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del D.Lgs. 39/2010) quando superino, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

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