ETS ed Enti non commerciali
08 Agosto 2024
L’art. 4, lett. f) L. 104/2024 (G.U. 19.07.2024, n. 168) reca alcune modifiche nell’art. 31, c. 1 del Codice del Terzo settore (CTS), relativo alla nomina del revisore legale dei conti.
L’art. 31 (cc. 1-3) D.Lgs. 117/2017 reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.
Il comma 1 dispone che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, c. 6 (in materia di funzioni dell’organo di controllo), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del D.Lgs. 39/2010) quando superino, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.