Agricoltura ed economia verde
06 Aprile 2024
La figura di "custode dell'ambiente e del territorio" è espressamente disciplinata dalla L. 24/2024.
Le attività agricole, come disciplinate dalla Legge di orientamento del 2001, sono ulteriormente valorizzate e amplificate. Sotto l’ombrello della multifunzionalità, infatti, la legge di nuovo conio (L. 28.02.2024, n. 24 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14.03.2024, n. 62) assegna espressamente un ulteriore ruolo dell’agricoltore, quello di “custode dell’ambiente e del territorio”. Si compie un passo in avanti importante, in quanto l’agricoltore può diventare interlocutorequalificato delle Pubbliche amministrazione per quanto riguarda la gestione del territorio.
Requisiti richiesti per il riconoscimento di custode del territorio – La legge, all’art. 2, individua il requisito che consente il riconoscimento di “custode” a imprenditori agricoli (singoli o associati) che esercitano l’attività agricola secondo quanto prevede l’art. 2135 c.c. e alle società cooperative del settore agricolo e forestale.
Il requisito richiesto è che si occupino di manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, della cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi, custodiscano la biodiversità rurale e cioè la conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali, che siano impegnati nell’allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali e tutelino prati polifiti, siepi, boschi, api e altri insetti impollinatori, difendano formazioni vegetali e arboree monumentali, contrastino l’abbandono delle aree agricole, il dissesto idrogeologico e il consumo del suolo.