Altre imposte indirette e altri tributi
14 Gennaio 2025
Resta invariato, rispetto all’anno trascorso, il calcolo delle percentuali dell’usufrutto e della nuda proprietà perché va utilizzato il vecchio saggio di interesse del 2,5%, nonostante il saggio legale di interesse sia sceso al 2%.
L’usufrutto è un diritto reale minore regolato dall’art. 978 e seguenti c.c., consistente nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.
La nuda proprietà è un caso di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento del bene cui è relativa. Tipicamente si riferisce a un immobile del quale si acquisisce la proprietà, ma non il diritto di usufrutto.
Per il combinato disposto della nuova formulazione degli artt. 48 e 46 D.P.R. 131/1986 e degli artt. 14 e 17 D.Lgs. 346/1990 avvenuta a opera del D.Lgs. 139/2024, entrato in vigore il 1.01.2025, “il tasso da considerare per il calcolo della base imponibile dell’usufrutto e delle rendite non può scendere sotto la soglia del 2,5%”.