Altre imposte indirette e altri tributi
05 Giugno 2024
Commento alla revisione della disciplina sanzionatoria delle accise.
Nell’attuale periodo di riforma fiscale sono vari i settori che risultano interessati dai progetti di riforma, ivi incluso quelle delle accise. In seno alla riforma del Testo Unico doganale nazionale, con l’attuazione della delega fiscale verranno apportate modifiche anche al Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995), sugli aspetti sanzionatori, che incideranno in maniera sensibile sulle sanzioni in tema di tabacchi lavorati.
Attualmente, infatti, le sanzioni nel settore tabacchi lavorati erano punite ai sensi del Testo Unico delle Leggi doganali e della L. 907/1942, che disciplinava compiutamente il regime del monopolio di Sali e tabacchi. Come noto, in via generale, i tabacchi sono assoggettati al regime del Monopolio statale e la loro rivendita deve essere preventivamente autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’obiettivo della riforma è quindi quello di introdurre una specifica disciplina sanzionatoria per l’omesso versamento dell’accisa sui tabacchi, alla stregua di quanto già avviene nel settore dei cd. “prodotti energetici” (gas e carburanti) e, quindi, verso una maggiore rigidità sanzionatoria. Infatti, verrà introdotta una nuova fattispecie di reato, all’art. 40-bis del TUA, che inserirà un perimetro di applicazione piuttosto ampio, differenziando la sanzione a seconda dell’accisa omessa o della merce contrabbandata.
La soglia di punibilità penale sarà fissata in 15 kg di merce contrabbandata (merce introdotta, fatta circolare, acquistata o detenuta a qualsiasi titolo), con una sanzione da 2 a 5 anni di reclusione; al di sotto di tale limite, invece, verrà graduata una sanzione amministrativa, in funzione dei quantitativi introdotti, circolati, acquistati o detenuti in assenza di autorizzazioni. Più specificamente, la sanzione potrà variare da 500 euro, se il quantitativo di merce non supera i 200 grammi, a 1.000 euro, se il quantitativo è compreso fra i 200 e 400 grammi. Verrà altresì previsto che, in caso di impossibilità di determinare un quantitativo di tabacchi sottratti a tassazione, verrà comminata una sanzione compresa fra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 30.000 euro.
È bene evidenziare che tali innovazioni sanzionatorie saranno applicate non soltanto ai tabacchi lavorati, bensì anche a tutti i prodotti succedanei da fumo, ai prodotti da nicotina senza combustione e agli accessori dei tabacchi da fumo.
La nuova fattispecie penale prevede, inoltre, specifiche circostanze aggravanti. Ad esempio, una circostanza aggravante sarà quella dell’utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a terze persone estranee al reato.
Invece, nel caso di utilizzo o possesso di armi nell’esecuzione del reato, la modifica di mezzi di trasporto al solo fine di occultare la merce agli organi accertatori, ovvero l’utilizzo di società di persone o di capitali che abbia residenza in uno stato che non abbia ratificato la Convenzione sul riciclaggio, ricerca e confisca dei proventi da reato (in Italia esecutiva con L. 328/1993), prevederanno una multa di 25 euro per ogni grammo di tabacco.
Autonoma fattispecie sarà invece inserita nel Testo Unico Doganale, quale aggravante dell’associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, con differenziati aumenti di pena a seconda del numero di partecipanti al sodalizio criminoso.
Ancora al vaglio dell’approvazione finale, saranno 2 distinte ipotesi sanzionatorie cd. “di chiusura del sistema”, rivolte a sanzionare il tentativo, esattamente come il reato consumato, nonché a sanzionare (seppure nella misura sanzionatoria di un terzo rispetto alla normale cornice edittale) il consumatore che si rivolga a soggetti privi di licenza.
Infine, è bene segnalare che tali reati entreranno a far parte dei cd. “reati presupposto” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001, con le note conseguenze sanzionatorie sulle imprese (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni). Le nuove norme sanzionatorie evidenziano un chiaro segnale dell’importanza del gettito erariale legato al commercio di questi prodotti, con un ampio perimetro di applicazione, con finalità repressiva ma certamente anche deterrente.