Imposte dirette
21 Gennaio 2022
Il nuovo regime sostituisce la detassazione del reddito e va rapportato con il credito Ricerca e Sviluppo per il quale la legge di Bilancio 2022 elimina l’alternatività.
La nuova disciplina del patent box è inserita nell’art. 1, c. 10 L. 234/2021 con la quale viene sensibilmente modificato l’art. 6 D.L. 146/2021 appena entrato in vigore (22.10.2021). Tale decreto è stato rubricato “semplificazioni della disciplina del patent box”, ma in realtà ci troviamo di fronte all’abrogazione di una misura agevolativa che permetteva di detassare il reddito imponibile derivante dall’utilizzo di un bene immateriale, mentre con la nuova agevolazione ciò che viene detassato è il costo sostenuto per la creazione e lo sviluppo del bene immateriale che è altra cosa rispetto a detassare il reddito al medesimo correlato.
La nuova disciplina, entrata il vigore il 31.12.2021, anzitutto, limita a 3 beni immateriali il beneficio della superdeduzione del costo al 110%: si tratta di brevetti, software protetti di copyright, disegni e modelli (sono stati esclusi marchi e know how presenti nell’originario art. 6 D.L. 146/2021). La superdeduzione potrà essere fruita solo a partire dal momento in cui si ottiene la privativa industriale cioè lo strumento giuridico di tutela dell’utilizzo esclusivo di una certa creazione da parte del suo inventore. A partire da tale momento si potrà retroagire di 8 anni, recuperando quindi i costi che dal 2013 (primo anno del cosiddetto recapture) sono stati sostenuti per la creazione del bene immateriale. Danno luogo alla superdeduzione del 110% sia i costi relativi alla creazione, sia quelli destinati allo sviluppo del bene, ma tale seconda ipotesi dovrà essere chiarita con esempi concreti, poiché nel precedente patent box erano ammissibili anche costi sostenuti per la manutenzione del bene immateriale e per la sua tutela, spese che non necessariamente rientrano nel concetto di sviluppo.
Inoltre, va sottolineato che deve trattarsi di spese rientranti nella categoria di ricerca e sviluppo, così come definite dal cosiddetto Manuale di Frascati.
Tra i punti non chiari della nuova disciplina va segnalato, in primo luogo, il significato dell’opzione, che dovrà essere quinquennale e che permette di fruire della superdeduzione del 110%. Considerando che il vecchio regime del patent box è stato abrogato e che l’attuale regime è cumulabile con il credito d’imposta ricerca e sviluppo, non è chiaro quale possa essere l’alternativa tra opzione e non opzione, cioè quale sia il senso di non eseguire l’opzione se si fa eccezione dell’unico caso in cui forse tale opzione ha senso e cioè quello dell’impresa che ha esercitato opzione con la vecchia disciplina. Peraltro, tale ultima opzione (art. 6, c. 10 D.L. 146/2021) sembra diversa da quella che, invece, eserciteranno le imprese interessate al nuovo patent box (art. 6, c. 1 D.L. 146/2021).