Imposte dirette
01 Febbraio 2025
Pronti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta della somma aggiuntiva da erogare in busta paga per l’abbattimento del cuneo fiscale a partire da gennaio 2025.
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 4 L. 207/2024) riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente ex art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati alla lett. a) del c. 2 del medesimo articolo (pensioni e assegni equiparati). La misura in parola si inserisce nell’ambito delle misure finalizzate al taglio del cuneo fiscale in busta paga, più specificamente a favore dei soggetti con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Si ricorda, infatti, che a partire dal mese di gennaio 2025, i lavoratori dipendenti non troveranno più in busta paga lo sconto previdenziale applicato sulla quota di contributi a loro carico come avveniva fino al periodo di dicembre 2024, ma l’abbattimento del cuneo fiscale si realizza mediante un sistema di defiscalizzazione.
La predetta somma è calcolata secondo le seguenti aliquote applicate al reddito di lavoro dipendente: 7,1% fino a 8.500 euro; 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro; 4,8% tra 15.000 e 20.000 euro. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Il meccanismo di applicazione (art. 1, c. 7) prevede che i sostituti d’imposta riconoscano l’importo così calcolato, in via automatica all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, salvo verifica di spettanza in sede di conguaglio. La somma riconosciuta mensilmente ai lavoratori è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione nel modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997). Con la risoluzione 31.01.2025, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che i sostituti d’imposta devono utilizzare per effettuare la compensazione di tale credito nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).
Per il modello F24 il codice tributo “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207” deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Lo stesso codice tributo può essere utilizzato per il riversamento della somma erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP) il codice tributo è “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. Anche in questo caso, il codice va indicato nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma erogata e successivamente recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.