Imposte dirette
06 Maggio 2024
Prende il via il nuovo contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis L. 212/2000, ma sono ancora molti gli atti che cadono al di fuori del suo perimetro.
Il nuovo contraddittorio preventivo, come delineato dal nuovo art. 6-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 30.12.2023, n. 219, fa il suo debutto e si applicherà a tutti gli atti emessi dal 30.04.2024. La norma, rubricata “principio del contraddittorio”, sancisce l’obbligatorietà del contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità, per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatte salve le eccezioni indicate all’art. 6-bis, c. 2.
Tali eccezioni, per le quali il contradditorio in parola è escluso, si sostanziano negli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, oltre che nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. La norma demandava a un apposito decreto del MEF l’individuazione di tali atti; decreto che ha visto la luce il 24.04.2024 e che fornisce un elenco puntuale delle esclusioni.
In primo luogo, viene data una definizione di atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, ossia quelli emessi dall’Amministrazione Finanziaria e riguardanti violazioni rilevate esclusivamente dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione.