Diritto privato, commerciale e amministrativo

29 Marzo 2024

Nuovo codice deontologico dei Dottori commercialisti

Il nuovo Codice deontologico della professione dei Dottori commercialisti ed esperti contabili è stato definitivamente approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21.03.2024 ed entrerà in vigore il 1.04.2024.

Al testo che entrerà in vigore il prossimo 1.04.2024 farà seguito una relazione di accompagnamento per illustrare, nel dettaglio, agli iscritti il nuovo Codice. Il testo approvato contiene molte novità, tra le quali si segnalano:

  • il concetto di equo compenso;
  • le forme di pubblicità e l’uso dei social network;
  • l’utilizzo del titolo professionale.

Equo compenso

Una delle novità più rilevanti del nuovo Codice è costituita dalla norma sull’equo compenso contenuta nell’art. 25. Secondo questa disposizione, il professionista:

  • è obbligato a convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
  • deve proporre al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale;
  • deve informare il cliente della nullità di eventuali pattuizioni di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

In particolare, al fine di valutare l’equità e proporzionalità del compenso, è necessario considerare i seguenti parametri:

  • valore e natura della pratica;
  • importanza, difficoltà, complessità della pratica;
  • condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
  • risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
  • impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
  • pregio dell’opera prestata;
  • parametri previsti dal decreto ministeriale.

A livello pratico, con riferimento al compenso professionale, è altresì prevista (art. 24):

  • la necessità del professionista di rendere noto preventivamente al cliente, in forma scritta o digitale:
  • il grado di complessità dell’incarico (fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico);
  • la misura del compenso (che deve essere adeguato all’importanza dell’opera, tramite un preventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi);
  • l’impossibilità di richiedere un compenso manifestatamente sproporzionato (sia in eccesso che in difetto) rispetto all’attività svolta o da svolgere;
  • l’obbligo di tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti;
  • l’obbligo di consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

Pubblicità

L’art. 44, c. 1, confermato anche nel nuovo Codice deontologico, prevede che è libera la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni. In particolare:

  • la pubblicità (e la scelta dei mezzi e strumenti) deve avere una finalità esclusivamente promozionale ed essere conforme al decoro e all’immagine della professione;
  • è vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali in assenza di richiesta (quindi, viene vietata ogni forma di marketing “selvaggio” e di spam);
  • le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfatizzanti, superlative o suggestive. In particolare, ogni informazione deve essere verificabile con elementi oggettivi (art. 44, c. 3);
  • nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere menzionati o indicati nominativi dei clienti o delle parti assistite, ancorché abbiano fornito il proprio consenso, e non possono mai essere promosse attività di altri soggetti (c. 4).

Inoltre, è fatto divieto di proporre o pubblicizzare prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi meramente simbolici, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento (art. 24, c. 7).

Uso dei social network

Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, inclusi i social network, è prevista la necessità di astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all’immagine e al decoro della professione e degli iscritti (art. 39, c. 2). Inoltre, al professionista sono inibite le azioni seguenti(art. 14, c. 2):

  • usare, con qualsiasi modalità e strumento (quindi anche mediante l’utilizzo dei social network), espressioni sconvenienti, denigratorie e offensive, sia nello svolgimento dell’attività professionale, sia al di fuori dello svolgimento dell’attività professionale;
  • screditare o svilire le attività e le prestazioni professionali dei colleghi, incluse quelle di carattere istituzionale o espletate in organismi istituzionali di categoria.

Titolo professionale e altri aspetti deontologici

Oltre a quanto visto sopra, il nuovo Codice contiene, tra le altre, le seguenti novità:

  • obbligo del professionista di utilizzare, nell’esercizio della propria attività, il titolo professionale spettante in base all’ordinamento professionale vigente (art. 44, c. 5);
  • esercizio del potere disciplinare secondo cui le sanzioni comminate devono essere proporzionate e adeguate alla gravità della condotta e alle conseguenze che possono derivare all’immagine della professione nonché, eventualmente, al cliente. A tal fine devono essere valutate la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa, l’eventuale danno procurato, nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione (art. 4, c. 3);
  • obbligo di rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale al momento dell’assunzione dell’incarico e ogniqualvolta richiesto dal cliente (art. 13);
  • modalità per la rinuncia all’incarico. In tal senso è prevista la necessità di avvertire il cliente tempestivamente e per iscritto e, laddove questi sia irreperibile, di comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico ovvero all’ultimo domicilio conosciuto ovvero a mezzo PEC, soprattutto se l’incarico dovesse essere proseguito da un altro professionista (art. 22);
  • divieto del professionista di favorire o agevolare, direttamente o indirettamente o tramite terzi, l’esercizio abusivo della professione o, comunque, di adottare metodi e sistemi che rendano possibile o consentano a soggetti non abilitati l’esercizio della professione, anche se limitatamente a un solo affare o per un ridotto periodo di tempo; il divieto è previsto anche se l’incarico viene svolto congiuntamente con soggetti non abilitati (art. 42);
  • divieto del professionista di:
    • chiedere o ricevere da colleghi o da terzi in genere compensi, provvigioni, omaggi, riconoscimenti o vantaggi in cambio della presentazione di un cliente o di proposte di incarichi da attribuire agli stessi colleghi o ai terzi (art. 19, c. 5);
    • inviare messaggi a potenziali clienti o porre in essere comportamenti finalizzati a sottrarre i clienti di altri iscritti (art. 19, c. 6);
    • avvalersi della collaborazione di soggetti che esercitano abusivamente la professione (art. 31, c. 2);
    • agevolare o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, rendere possibile conseguire vantaggi economici a soggetti non abilitati o sospesi dall’esercizio della professione (art. 31, c. 2).

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