Coop
18 Dicembre 2023
Il passaggio ai nuovi principi contabili OIC per le cooperative potrebbe determinare, in alcuni casi, la necessità di ridurre l’entità dei ristorni ai soci.
È stata ampiamente trattata, anche sulle pagine di Ratio Quotidiano, la novità che, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1.01.2023, o da data successiva, è destinata a modificare radicalmente le modalità di contabilizzazione e, quindi, di espressione nei documenti di bilancio, dei ristorni mutualistici ai soci nelle società cooperative.
Ci si riferisce in particolare agli emendamenti ai principi contabili nazionali introdotti dall’OIC in data 9.06.2022, che hanno determinato, tra l’altro, l’obbligo di iscrizione dei ristorni secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile (e non più quindi a conto economico), nelle cooperative per le quali, alla data di chiusura dell’esercizio, non sussista un’obbligazione, sancita a livello statutario o regolamentare, alla ripartizione dei ristorni stessi ai soci.
Confermata l’invarianza a livello fiscale, sia in ambito Ires che Irap, dei 2 differenti metodi di contabilizzazione, in forza di quanto previsto rispettivamente dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 9.04.2008, n. 35/E e dal parere n. 956-37/2022 di settembre 2023; sono in fase di valutazione, invece, le ricadute operative di tipo civilistico, tenuto conto delle previsioni codicistiche in materia di destinazione degli utili nelle società cooperative. Deve infatti ricordarsi il dispositivo dell’art. 2545-quater c.c. che prevede che, qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% degli utili netti annuali.
Ecco, dunque, il nodo della questione che, con riferimento alla fattispecie descritta in apertura (assenza di un obbligo codificato di attribuzione dei ristorni ai soci), muove da 2 considerazioni di fondo:
Da tutto ciò pare emergere il rischio concreto di dover ridurre, rispetto al passato, l’entità del ristorno effettivamente attribuibile ai soci, soprattutto nelle cooperative a elevata percentuale di scambio mutualistico nei confronti dei soci, rispetto alle operazioni intraprese verso terzi.
Si pensi, a questo proposito, a una cooperativa “pura” dal punto di vista mutualistico (percentuale di prevalenza al 100%) che, anteriormente all’introduzione dei nuovi principi contabili, aveva la legittima possibilità di destinare l’intero avanzo di gestione ai soci, a titolo di ristorno, iscrivendone il relativo ammontare a conto economico e presentando conseguentemente un bilancio con un risultato in sostanziale pareggio. In forza delle nuove regole OIC, imponendo queste l’espressione dei ristorni in sede di destinazione del risultato, quello stesso avanzo di gestione dovrà essere esposto come utile di esercizio, sottoposto all’obbligo prioritario di destinazione del proprio 30% alla riserva legale indivisibile e, solo per il residuo 70%, attribuibile ai soci a titolo di ristorno.
È evidente in questo caso la penalizzazione (dal punto di vista dei soci) rispetto al passato, penalizzazione che, come riferito, sarà maggiore nelle situazioni a elevata percentuale di prevalenza mutualistica, creandosi così, nel concreto, un effetto distorto certamente non voluto dagli estensori del nuovo principio contabile.