Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Settembre 2021
Come si muoverà l'Agenzia delle Entrate nei confronti dei beneficiari: al setaccio la contabilizzazione delle detrazioni fiscali nei bilanci delle imprese, che devono uniformarsi al documento OIC 3.08.2021.
Per effetto delle precisazioni sul corretto trattamento contabile dei bonus edilizi, possono scaturire nuovi controlli fiscali. Alla luce dei contenuti del documento ufficiale dell’Organismo Italiano di Contabilità 3.08.2021, ora il Fisco potrà verificare le imprese che hanno usufruito del superbonus del 110% o delle altre agevolazioni sui lavori edilizi per capire se gli interventi sono stati correttamente contabilizzati. Non può essere infatti un caso che sia stata proprio l’Agenzia delle Entrate a richiedere all’OIC una presa di posizione ufficiale circa la contabilizzazione di queste detrazioni nei bilanci delle imprese.
Si tratta di un parere che le Entrate hanno richiesto alla luce degli indirizzi operativi, anche della Guardia di Finanza, in materia di controlli sull’utilizzo dei nuovi bonus edilizi, alla luce anche delle novità contenute negli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020. Infratti, l’OIC ha fornito indicazioni non solo sul corretto trattamento contabile nel caso di utilizzo diretto dei bonus ma anche nelle due ipotesi alternative dello sconto in fattura da parte del fornitore e della cessione del credito a terzi.
Per l’OIC i bonus fiscali correlati agli interventi edilizi devono essere qualificati come contributi in conto impianti. Da ciò deriva la necessità di operare una diretta riduzione dell’investimento sostenuto o dall’iscrizione di un risconto passivo da scomputare sulla stessa base temporale dell’ammortamento del cespite, azzerando, di fatto, il vantaggio fiscale dell’operazione. A fronte della detrazione fiscale spettante annualmente, si avranno infatti minori ammortamenti deducibili dal reddito d’impresa o un componente positivo di reddito da assoggettare a tassazione (metodo indiretto).
Quando invece il bonus edilizio viene trasferito a terzi – con sconto in fattura o cessione del credito – si possono tuttavia rilevare una serie di componenti “collaterali” ai bonus edilizi che possono invece generare aspetti fiscalmente rilevanti nella contabilità delle imprese.
Il riferimento è alla differenza che si genera tra il credito d’imposta spettante e il corrispettivo della sua cessione a terzi.
Queste differenze, che secondo l’OIC hanno natura finanziaria, oltre a dover essere imputate in contabilità rispettando la collocazione temporale dell’agevolazione fiscale, concorreranno alla formazione del reddito d’impresa rilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi quali componenti negativi o positivi.
Un componente positivo del reddito d’impresa può generarsi anche nell’utilizzo diretto del superbonus 110%, quale differenza fra il costo sostenuto e l’agevolazione spettante (il 10% della spesa).
Anche tale differenza costituisce un provento finanziario, da ripartire sui 5 periodi d’imposta di utilizzo del superbonus, che concorrerà alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Poiché quelle sopra esaminate sono componenti finanziarie del reddito, sono da considerarsi escluse dalla determinazione del valore della produzione rilevante ai fini Irap.
Dopo il parere ufficiale dell’OIC, il corretto trattamento contabile di tali componenti dovrà dunque uniformarsi. La loro gestione nelle contabilità delle società committenti i lavori edilizi e in quelle delle imprese che effettuano lo sconto in fattura o acquistano tali crediti fiscali, non potrà che corrispondere a quanto precisato dall’Organismo Italiano di Contabilità. In difetto, i controllori fiscali avranno un’arma in più per rettificare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.