Estero
13 Gennaio 2025
Il D.Lgs. 211/2024 allinea l’Italia al Regolamento UE 2018/1672: aggiornamento delle definizioni, introduzione di obblighi più stringenti e nuove sanzioni per il transito di denaro contante. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 17.01.2025.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2.01.2025 il D.Lgs. 10.12.2024, n. 211, che recepisce il Regolamento UE 2018/1672. Questo intervento rafforza le misure di prevenzione contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, includendo nuovi obblighi e ampliando le definizioni di “denaro contante”.
La prima novità rilevante, per l’appunto, è l’ampliamento della definizione di “denaro contante” includendo, oltre alle banconote e monete, strumenti negoziabili al portatore quali assegni turistici e vaglia cambiari, beni liquidi di valore (es. lingotti d’oro, monete d’oro con una purezza di almeno il 90% e forme simili d’oro con una purezza di almeno il 99,5%) e carte prepagate anonime scollegate da conti correnti. Inoltre, vengono introdotti obblighi per i trasferimenti di denaro contante non accompagnato, come quelli effettuati tramite spedizioni o bagagli.
In questi casi, il mittente o il destinatario dovrà presentare una dichiarazione informativa entro 30 giorni, utilizzando moduli standardizzati previsti dal Regolamento di Esecuzione UE 2021/776.
La seconda novità cruciale è l’obbligo di esibizione fisica del contante, per chiunque entri o esca dall’UE, al momento del controllo: l’adempimento formale non sarà più sufficiente e la mancata esibizione sarà equiparata alla totale omissione della dichiarazione, con conseguenti sanzioni.
Per rafforzare i controlli, viene istituito l’istituto del trattenimento temporaneo del contante. L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza potranno trattenere denaro contante non dichiarato o sospettato di essere collegato ad attività criminose.
La misura preventiva è soggetta a provvedimenti amministrativi motivati, con dettagli su importo trattenuto, soggetti coinvolti e rimedi disponibili per l’impugnazione. La durata massima della misura è di 30 giorni, prorogabile fino a 90 giorni in casi eccezionali, per consentire ulteriori indagini.
Il sistema sanzionatorio è stato inasprito. Per l’omessa dichiarazione di importi superiori a 10.000 euro, le sanzioni variano dal 30% al 100% dell’eccedenza. Per dichiarazioni incomplete o inesatte, le sanzioni sono ridotte e ora vanno dal 15% al 70%. Inoltre, non sarà possibile ricorrere all’istituto dell’oblazione per eccedenze superiori a 40.000 euro o in caso di recidiva negli ultimi 5 anni.
Un altro elemento chiave è l’introduzione di un sistema informatico avanzato per l’analisi dei rischi. Le autorità utilizzeranno l’Intelligenza Artificiale per valutare le dichiarazioni e individuare potenziali irregolarità, migliorando l’efficacia dei controlli.
I dati raccolti saranno condivisi con l’Agenzia delle Entrate, Europol e altre autorità competenti, rafforzando la cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio e al crimine finanziario.