Imposte dirette

10 Giugno 2024

Nuove regole per i rimborsi spese nel reddito professionale

Il Consiglio dei Ministri del 30.04.2024 ha approvato la bozza di D.Lgs. relativo al trattamento fiscale dei rimborsi relativi alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Attuale normativa
  2. Novità

Il Consiglio dei Ministri 30.04.2024 ha approvato la bozza di D.Lgs. di revisione del regime impositivo dei redditi, in attuazione dei principi previsti dall’art. 1, lett. f) L. 111/2023 (legge delega), che prevede una modifica sostanziale del reddito di lavoro autonomo, al fine di semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione dello stesso. In applicazione di tale principio, sono state modificate alcune disposizioni, tra cui quelle relative al trattamento fiscale dei rimborsi relativi alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico.

Attuale normativa

Com’è noto, in base all’attuale regime, occorre distinguere tra 2 casi:

  • i rimborsi delle spese sostenute in nome proprio ma per conto del cliente (es. viaggio, vitto e alloggio) che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo (in quanto assimilati ai compensi, con obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta. Si veda: circ. Ag. Entrate n. 58/2001, par. 2.2) e, contestualmente, sono ammesse in deduzione dal reddito, nel rispetto dei limiti percentuali e di spesa massima previsti dalla legge. Se oggetto di rimborso sono spese di vitto e alloggio, i limiti di deducibilità previsti per tali oneri (75% del costo, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non sono applicabili. In questo modo viene evitato che, a fronte di un onere parzialmente deducibile, il relativo rimborso sia interamente imponibile;
  • i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente: queste spese non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo (circ. Ag. Entrate n. 58/2001, par. 2.2) e alla base imponibile Iva (ex art. 15 D.P.R. 633/1972) a condizione che:
    • la spesa sia documentata e intestata al cliente;
    • si tratti di spese che non costituiscono il mezzo per assolvere l’incarico, bensì l’oggetto del mandato stesso (es.: pagamento di imposte o altre somme o adempimento di formalità in nome e per conto del cliente);
    • si tratti di spese sostenute in nome e per conto del cliente in forza di specifico incarico professionale (C.M. Finanze n. 1/1973 e studio Notariato 28.03.2003, n. 37-2003/T).

Novità

L’art. 54, c. 2 del Tuir (come modificato dal decreto in corso di approvazione) interviene sui rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione, stabilendo che tali somme non concorreranno alla formazione del reddito:

  • nè dal lato attivo, con la conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente;
  • nè dal lato passivo, con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati.

Tuttavia, se il committente non rimborsa le spese addebitategli, per evitare che il costo resti, di fatto, indeducibile in capo all’esercente arti e professioni, viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito del reddito d’impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti. Infatti, è stabilito che le eventuali spese non rimborsate dal committente sono deducibili dalla data in cui (ex art. 54-ter del Tuir):

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal D.Lgs. 14/2019 o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (per ciascuno dei citati istituti, viene poi individuato il momento in cui il committente si considera assoggettato agli stessi);
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

In ogni caso, per le spese di modesta entità (ovvero quelle di ammontare non superiore a 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo) la deducibilità è riconosciuta se, entro un anno dalla relativa fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale. Viceversa, le spese dedotte e successivamente rimborsate concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della relativa percezione.

Stando al decreto, le novità si dovrebbero applicare dal 2025.

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