Imposte dirette
10 Giugno 2024
Il Consiglio dei Ministri del 30.04.2024 ha approvato la bozza di D.Lgs. relativo al trattamento fiscale dei rimborsi relativi alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico.
Il Consiglio dei Ministri 30.04.2024 ha approvato la bozza di D.Lgs. di revisione del regime impositivo dei redditi, in attuazione dei principi previsti dall’art. 1, lett. f) L. 111/2023 (legge delega), che prevede una modifica sostanziale del reddito di lavoro autonomo, al fine di semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione dello stesso. In applicazione di tale principio, sono state modificate alcune disposizioni, tra cui quelle relative al trattamento fiscale dei rimborsi relativi alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico.
Com’è noto, in base all’attuale regime, occorre distinguere tra 2 casi:
L’art. 54, c. 2 del Tuir (come modificato dal decreto in corso di approvazione) interviene sui rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione, stabilendo che tali somme non concorreranno alla formazione del reddito:
Tuttavia, se il committente non rimborsa le spese addebitategli, per evitare che il costo resti, di fatto, indeducibile in capo all’esercente arti e professioni, viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito del reddito d’impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti. Infatti, è stabilito che le eventuali spese non rimborsate dal committente sono deducibili dalla data in cui (ex art. 54-ter del Tuir):
In ogni caso, per le spese di modesta entità (ovvero quelle di ammontare non superiore a 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo) la deducibilità è riconosciuta se, entro un anno dalla relativa fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale. Viceversa, le spese dedotte e successivamente rimborsate concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della relativa percezione.
Stando al decreto, le novità si dovrebbero applicare dal 2025.
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