Diritto del lavoro e legislazione sociale
20 Dicembre 2021
Modificata la base di calcolo degli irregolari per l’applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale e introdotta una preventiva e obbligatoria comunicazione per l’utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali.
Il lavoro autonomo occasionale è quell’attività lavorativa disciplinata dall’art. 2222 c.c., che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. I presupposti per parlare di lavoro autonomo occasionale si concretizzano quando l’attività svolta non ha il carattere di abitualità e la prestazione lavorativa si esegue con il proprio lavoro e i propri mezzi, senza alcun vincolo di subordinazione. Siamo in presenza di una prestazione di lavoro autonomo con la specificità dell’occasionalità e non è richiesta l’apertura di una posizione Iva.
Il testo della legge di conversione del decreto fiscale prevede per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali un’obbligatoria comunicazione preventiva. I committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali, saranno tenuti, pertanto, a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione, mediante sms o tramite e-mail, secondo le regole previste dall’art. 15, c. 3 D.Lgs. 81/2015. La norma prevista per il lavoro intermittente recita: “Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.
L’omessa o la ritardata comunicazione viene punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. 23.04.2004, n. 124.
La ratio della modifica legislativa va nella direzione di permettere il monitoraggio dell’utilizzo di tale tipologia di contratto e contrastarne le forme elusive. Proprio in quest’ottica è previsto che la sospensione dell’attività lavorativa scatti anche in caso di presenza di lavoratori inquadrati come autonomi occasionali, ma in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. La relativa semplicità dell’istituto, l’utilizzo nelle diverse situazioni lavorative occasionali e l’assenza, fino ad oggi, di particolari adempimenti, ne hanno favorito la diffusione. Le novità riducono certamente la semplicità dello strumento, ma, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero evitare quelle forme elusive che producono gravi danni ai lavoratori e alle casse dello Stato.