Estero
03 Dicembre 2024
Il mancato trasporto di beni in ambito UE comporta l’applicazione delle sanzioni individuate in base all’effettuazione dell’operazione ossia inizio del trasporto-spedizione o fatturazione se precedente.
Chi effettua cessioni all’esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente emette fattura non imponibile Iva in base all’art. 8, c. 1, lett. b) D.P.R. 633/1972 ed è punito con la sanzione amministrativa del 50% del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea non avvenga nel termine di novanta giorni dalla consegna.
Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’art. 41, c. 1, lett. a) D.L. 331/1993, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.
In entrambi i casi la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.
La disposizione “comunitaria” è stata aggiunta nell’art. 7, c. 1 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 dall’art. 2, c. 1, lett. e) D.Lgs. 14.06.2024, n. 87 e ha effetto per le violazioni commesse a decorrere dal 1.09.2024.