Estero

03 Dicembre 2024

Nuove e vecchie sanzioni per mancato trasporto di beni in ambito UE

Il mancato trasporto di beni in ambito UE comporta l’applicazione delle sanzioni individuate in base all’effettuazione dell’operazione ossia inizio del trasporto-spedizione o fatturazione se precedente.

Chi effettua cessioni all’esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente emette fattura non imponibile Iva in base all’art. 8, c. 1, lett. b) D.P.R. 633/1972 ed è punito con la sanzione amministrativa del 50% del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea non avvenga nel termine di novanta giorni dalla consegna.

Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’art. 41, c. 1, lett. a) D.L. 331/1993, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.

In entrambi i casi la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.

La disposizione “comunitaria” è stata aggiunta nell’art. 7, c. 1 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 dall’art. 2, c. 1, lett. e) D.Lgs. 14.06.2024, n. 87 e ha effetto per le violazioni commesse a decorrere dal 1.09.2024.

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