Diritto privato, commerciale e amministrativo
20 Gennaio 2025
Il notaio ora può autorizzare la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate in cui intervengono minori, interdetti, inabilitati, beneficiari della misura dell’amministratore di sostegno o aventi ad oggetto beni ereditari.
Il legislatore è intervenuto per rendere più agevole e celere il procedimento di autorizzazione quando all’atto notarile devono intervenire soggetti ritenuti più “deboli”. Con l’art. 21 D.Lgs. 149/2022 si attribuisce al notaio la competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria nella protezione dei soggetti ritenuti più “deboli” nel nostro ordinamento, perché privi di autonomia, al fine del rilascio delle autorizzazioni richieste dall’ordinamento per la stipula degli atti in cui intervengono.
Un primo motivo di snellimento del procedimento si ravvisa nella competenza del Notaio, che, a differenza di quanto accade per la richiesta al giudice, risulta essere slegata dal luogo in cui sono ubicati i beni oggetto dell’atto, dal luogo di domicilio o di residenza delle persone nel cui interesse il provvedimento è richiesto, dal luogo in cui è posta la sede notarile: l’unico criterio per l’individuazione del notaio competente a provvedere sulla richiesta di autorizzazione previsto dalla norma è, infatti, quello del “collegamento funzionale”, ossia del conferimento dell’incarico al Notaio per il ricevimento di un atto pubblico o l’autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata autenticata.